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‘Bonus vista’: modalità e termini di comunicazione dei dati relativi ai rimborsi



20 novembre 2023 – Ora 17:20

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Il ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia, ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione e di erogazione del bonus una tantum, pari a 50 euro, per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. 

Interessati sono gli acquisti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio 2023. I dati relativi ai rimborsi erogati ai soggetti richiedenti sono comunicati all’Agenzia delle Entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata nonché ai fini dei controlli.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini stabilisce con proprio provvedimento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi.

Infatti, proprio con il provvedimento del 15 novembre 2023 , prot. n. 402886, vengono stabilite le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione dei dati dei rimborsi di cui all’art. 6 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2022. 

Entro il 16 marzo 2024 il ministero della Salute deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti effettuati. Ci riferiamo ai codici fiscali dei richiedenti il bonus vista, del beneficiario e dell’intestatario dell’Iban sul quale viene accreditato il rimborso. Nella comunicazione sono compresi anche l’importo del rimborso erogato e l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa. 

Tramite fornitura di un file cifrato l’Agenzia delle Entrate riceve i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. La Sogei Spa agisce in qualità di responsabile del trattamento dati per il ministero della Salute.

Le informazioni saranno trattate nel rispetto del principio di riservatezza e del diritto di protezione dei dati personali. Le stesse  saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla precompilata come pure per le attività di controllo.

Il canale di trasmissione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria garantirà la sicurezza nello scambio dei dati attraverso l’elaborazione di misure riguardanti la cifratura del canale trasmissivo e dei dati stessi. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e dei tracciamenti e monitoraggio delle protezioni. 

Come anticipato, con il provvedimento del 26 ottobre 2023, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alla predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento Ue 2016/679.