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Certificazione Unica 2021: le novità nel modello e la nuova scadenza



L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello ordinario di Certificazione Unica dei redditi 2020, il modello sintetico di Certificazione Unica, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.

Sono diverse le novità fiscali da segnalare introdotte nel corso del 2020. Fanno ingresso nel modello oltre al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del nuovo bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali, le misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020 ai sensi dell’art. 63 del decreto legge ‘Cura Italia’.

Le modifiche non interessano solo i contenuti ma anche il calendario delle date di scadenza. A tal fine è necessario tener conto della tempistica stabilita dal decreto fiscale 2020 (Dl n. 124/2019) ritoccata dal decreto legge n. 9/2020 adottato per far fronte all’emergenza sanitaria.
A regime, dal 2021, debutta la scadenza unica del 16 marzo 2021 che varrà sia per la consegna della CU ai lavoratori che per la trasmissione dei dati di Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne, invece, la trasmissione delle CU 2021 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata, la scadenza resta quella del 31 ottobre 2021, la stessa del modello 770, che quest’anno slitta al 2 novembre 2021 perché il 31 è domenica.

La trasmissione avviene per via telematica. Deputato all’adempimento è il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione, ossia il sostituto d’imposta che nel 2020 ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, o l’intermediario abilitato. Parimenti obbligati all’invio della CU 2021 sono: coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail; i titolari di posizioni assicurativa Inail; tutte le Amministrazioni che operano come sostituto d’imposta; coloro che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps.

La Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate si compone di tre parti:

  • Frontespizio,nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2021 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi;

La Certificazione Unica 2021 dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi. Il sostituto d’imposta può trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Come anticipato sono diverse le novità relative alla Certificazione Unica 2021.

  • Trattamento integrativo (ex bonus Renzi) in busta paga per i lavoratori dipendenti o assimilati con redditi fino a 28 mila euro e un’ulteriore detrazione per gli stessi soggetti ma con redditi da 28.001 a 40.000 euro previsti dal decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3 . Tale trattamento è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1°luglio 2020. Nella compilazione della CU va riportato il numero di giorni utili al calcolo delle detrazioni distinti tra il primo e secondo semestre con un massimo rispettivamente di 181 e 184 giorni;
  • Clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure decise per contrastare la pandemia da Coronavirus, per l’anno 2020 il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi sia di importo inferiore alla detrazione spettante, per effetto delle misure a sostegno del lavoro varate dal Governo. Il sostituto d’imposta riconosce il bonus Irpef e il trattamento integrativo, se spettanti, per il periodo in cui il lavoratore fruisce degli ammortizzatori speciali concessi dal decreto legge n. 18/2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria;
  • Oneri detraibili Per i redditi complessivi fino a 120 mila euro l’importo va riconosciuto per intero ed è in misura proporzionale per importi superiori, fatta eccezione per le spese mediche e gli interessi passivi su mutuo;
  • Altri dati In questa sezione trova spazio l’eventuale attribuzione del premio di 100 euro relativo alle prestazioni lavorative in presenza nel mese di marzo 2020 (e non in smart working);

Ugo Cacaci