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Cessazione dell’attività: via libera alla riportabilità delle perdite di precedenti esercizi



L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 556 del 23 novembre 2020, ha chiarito che l’intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell’attività consente di riconoscere in compensazione tutto il complesso delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto. Il soggetto istante può dunque dedurre integralmente nel periodo d’imposta di cessazione dell’attività, ossia il 2019, l’intero ammontare delle perdite fiscali registrate nei periodi d’imposta precedenti.

Nel caso prospettato il soggetto istante fa presente di aver avuto una ditta individuale in regime di contabilità semplificata fino all’anno 2016 e di aver adottato, a partire dal 2017, il regime di cassa realizzando a fine esercizio una pesante perdita dovuta alla mancata rilevanza del valore delle rimanenze finali. Nell’esercizio 2018 la società registrava ancora perdite dovute alla perdurante crisi di settore e nel 2019 l’istante decideva di chiudere l’attività registrando in tale esercizio un utile dovuto alla vendita delle rimanenze di magazzino.

L’istante nell’interpello fa riferimento alla risposta all’interpello n. 45/E/2020 nella quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i contribuenti in regime di contabilità improntato al criterio di cassa che cessano la proprio attività possono dedurre integralmente la perdita fino a concorrenza del reddito di impresa. Tale risposta riguardava il caso di un’attività cessata nel 2018, con perdite derivanti dal periodo d’imposta 2017. L’istante chiede se analoga soluzione è applicabile anche nel caso in cui la cessazione avviene nell’anno 2019, ovvero con un’annualità intermedia anno 2018, in cui ha rilevato una perdita di 23.147 euro.

Scopo del regime di contabilità semplificata adottato dal soggetto istante è quello di avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di risorse finanziarie evitando esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati. Non si tratta di un vero regime di cassa ‘puro’ ma di un regime ‘misto’ cassa-competenza, in quanto, ‘si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti’.

In relazione alle perdite 2017 non compensate nel triennio 2018-2020 queste saranno compensate negli esercizi successivi secondo il meccanismo di riporto delle perdite introdotto dalla legge di Bilancio 2019 che ha previsto una disciplina transitoria la quale consente di scomputare le perdite nella misura del 40% per i periodi d’imposta 2018 e 2019 e del 60% per il periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia precisa che ‘la finalità perseguita dalla modulazione delle deduzioni delle perdite fiscali per i primi tre periodi d’imposta successivi all’applicazione del regime di cassa consiste nell’evitare perdite di gettito suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa’.

Come anticipato l’intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell’attività consente di riconoscere in compensazione l’intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto. Di conseguenza l’istante, nel periodo d’imposta di cessazione dell’attività (2019), può dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d’impresa rinvenienti dai periodi d’imposta antecedenti che si sono generate:

  • nel periodo d’imposta 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze, in applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata dalla Legge di bilancio 2017;
  • nel periodo d’imposta 2018, nello svolgimento dell’attività ordinaria.

Ugo Cacaci