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Chiarimenti sui bonus anti-Covid



19 giugno 2021 – ore 19:20
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Al fine di rispettare le prescrizioni del Comitato tecnico scientifico che supporta il ministero della Salute con attività di consulenza e coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Legislatore, con l’articolo 125 del decreto legge ‘Rilancio’ (Dl n. 34/2020 ) convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha istituito il credito d’imposta adeguamenti ambienti di lavoro e, con l’articolo 120 (stesso decreto), il tax credit sanificazione e acquisto DPI (dispositivi di protezione individuale).

I presenti bonus anti-Covid hanno caratteristiche diverse. Quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è stato approvato per consentire agli operatori con attività aperte al pubblico di porre in essere le misure, anche edilizie, finalizzate a contenere la diffusione del contagio e all’acquisto di dispositivi e strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento dell’attività e per il controllo della temperatura di clienti e dipendenti.

Interessate sono le imprese e i lavoratori autonomi indicati nell’allegato 2 al decreto tra i quali trovano posto alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie ma anche teatri e cinema. Parimenti interessate sono le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati e del Terzo settore.

Il tax credit adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro. Dunque, l’agevolazione massima ammonta a 48 mila euro. Fra gli interventi agevolabili figurano i lavori edili per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza ma anche di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il 31 maggio 2021 è scaduto il termine entro il quale andava inviato all’Agenzia delle Entrate il rendiconto attraverso un’apposita comunicazione. Il credito d’imposta può essere compensato nel mod. F24 dal giorno lavorativo successivo a quello dell’invio della comunicazione e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021. Per la compensazione l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘6918’ da riportare nel modello di pagamento F24. Sempre entro il prossimo 30 giugno i beneficiari possono, in via alternativa, cedere ad altri soggetti il credito stesso, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Successivamente al 30 giugno l’eventuale eccedenza andrà persa in quanto il credito non può essere utilizzato in dichiarazione ma soltanto in compensazione nel mod. F24 o ceduto a terzi.

La legge di Bilancio 2021 ne ha ridotto i tempi di utilizzo. Inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, la manovra ha stabilito che il credito d’imposta non sarà più utilizzabile nell’anno 2021, ma solo dal 1°gennaio al 30 giugno 2021. Cambia anche il termine in precedenza stabilito per esercitare la cessione del credito; viene previsto, infatti, che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

Passando al tax credit sanificazione precisiamo che il bonus è stato istituito per compensare in parte le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di DPI, di detergenti e disinfettanti e di dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale come barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione. Per maggiore chiarezza è bene precisare che al provvedimento contenuto nel decreto Rilancio per gli acquisti posti in essere nel 2020 si è aggiunta la versione del decreto legge Sostegni-bis.

Il decreto Rilancio, in realtà, ha ampliato la platea dei beneficiari del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro già disposto dal decreto ‘Cura Italia’ a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e successivamente esteso all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, occhiali ecc. dal decreto Liquidità. Il decreto legge n. 34/2020 ha incluso tra i beneficiari gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti. Inoltre ha reso agevolabili anche gli acquisti di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.

In merito alla misura del credito d’imposta in argomento i vari provvedimenti che si sono susseguiti hanno previsto percentuali e importi che sono stati aggiornati ed aumentati anche in considerazione dell’andamento della pandemia. Se il decreto legge n. 18/2020 (c.d. ‘Cura Italia’) aveva previsto un’agevolazione pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute fino ad un massimo di 20 mila euro, il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. ‘Liquidità) ha confermato la percentuale del 50% estendendone l’applicazione, come detto, ai DPI.

Il decreto Rilancio ha successivamente aumentato dal 50 al 60% la misura teorica del credito d’imposta come pure l’importo massimo fruibile passato da 20 mila a 60 mila euro. È opportuno precisare che la comunicazione della spesa doveva essere inviata al 7 settembre 2020 e che il legislatore non ha fatto distinzioni sul regime fiscale adottato dai beneficiari di questo bonus che dunque comprende anche i forfettari, i soggetti in regime di vantaggio, le imprese agricole e gli imprenditori.

I dati del Mef dicono che il tax credit effettivo è stato del 9,39% delle spese sostenute, in relazione al numero di domande pervenute. Tale percentuale è salita poi al 28,3% a seguito di un rifinanziamento delle risorse stanziate attraverso il decreto legge ‘Agosto’.

Come disciplinato dall’articolo 125 del decreto Rilancio il credito d’imposta sanificazioni maturato sugli acquisti posti in essere nel 2020 potrà essere compensato dopo il 30 giugno e utilizzato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU). Le società di capitali dovranno riportare gli utilizzi nel rigo RN18 mentre le imprese individuali e i lavoratori autonomi nel rigo RN35.

Il bonus sanificazione è cedibile entro fine anno. In caso di mancato utilizzo l’eventuale credito d’imposta residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi. Al momento non è prevista la possibilità di richiedere un rimborso in quanto manca un provvedimento normativo.

Il decreto legge n. 73 del 25 maggio scorso, meglio noto come decreto Sostegni-bis, ha disposto una variante 2021 del credito d’imposta sanificazione ma non del credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro. La nuova edizione del tax credit sanificazione, in attesa di attuazione, spetta, tuttavia, in misura ridotta. Si passa, infatti, dal 60 al 30% delle spese sostenute nel trimestre da giugno ad agosto 2021, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021, per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di DPI. La novità è rappresentata dall’estensione della spesa per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali.

Ugo Cacaci

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