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Chiarimenti sul regime fiscale dei contributi a favore dei settori dello spettacolo



17 giugno 2021 – Ore 20:00
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Non rileva fiscalmente il contributo erogato al Teatro se è stato stanziato al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

È quanto emerge dalla risposta n. 411 del 16 giugno 2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate soddisfa gli interrogativi formulati da un Teatro Stabile sul corretto trattamento fiscale dei contributi ricevuti .

La circostanza che le risorse assegnate provengano dal Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal Fondo unico dello Spettacolo non impedisce l’applicazione del regime esentativo in quanto l’articolo 10-bis del decreto Ristori (Dl n. 137/2020) fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati. Dunque, non conta la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza sanitaria.

L’Amministrazione finanziaria concorda con la tesi espressa dal soggetto istante che ha ricevuto un contributo straordinario dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT) in due tranche secondo le disposizioni previste dagli articoli 89 del decreto legge ‘Cura Italia (Dl n. 18/2020) e 183, comma 11-quater del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).

Il MiBACT, successivamente, con decreto 16 ottobre 2020 n. 467, ha destinato un’ulteriore quota del Fondo emergenze di cui al decreto ‘Cura Italia’ al sostegno di ‘Teatri di rilevante interesse culturale’, di ‘Centri di produzione teatrale’, di ‘Teatri di Tradizione’ e di ‘Centri di produzione danza’ che nel 2020 hanno sofferto maggiormente dei mancati incassi dovuti alla chiusura delle sale per la pandemia.

All’istante veniva assegnato, con decreto del Direttore Generale Direzione generale Spettacolo 17 novembre 2020 n. 1970, quale ‘Teatro di rilevante interesse culturale’ un contributo eccezionale per compensare le mancate entrate da biglietteria subite nel 2020 a causa delle misure restrittive e delle chiusure imposte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Teatro Stabile si è dunque interrogato in merito al trattamento fiscale da riservare alla provvidenza economica confutando che se ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto Ristori il contributo erogato dal ministero non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini Irap e nemmeno ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, non dovrebbero neanche trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Dpr n. 600/1973.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione finanziaria condivide la soluzione interpretativa prospettata dal Teatro. Come anticipato l’articolo 89 del decreto ‘Cura Italia’ ha previsto l’istituzione di due Fondi per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento della pandemia.

Il MiBACT, con il decreto del 23 aprile 2020, ha disposto che una quota del Fondo emergenze di parte corrente, di cui al citato articolo 89, fosse destinata al sostegno degli spettacoli dal vivo di teatro, musica, danza e circo che non fossero stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019.

Con il decreto Rilancio lo stesso ministero ha in seguito previsto l’istituzione di un Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica ‘che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo’.

Di conseguenza il MiBACT ha destinato una quota del Fondo emergenze di parte corrente ai Teatri di rilevante interesse culturale, ai Centri di produzione teatrale, ai Teatri di Tradizione e ai Centri di produzione di danza. Naturalmente il Teatro Stabile istante trova posto all’interno dei Teatri di rilevante interesse culturale.

Pertanto, con decreto 17 novembre 2020 n. 1970 del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero, veniva assegnato al Teatro Stabile istante il contributo in esame.

Sul regime fiscale applicabile al contributo ricevuto l’Agenzia sostiene che lo stesso presenta tutte le caratteristiche per essere esente e che non impedisce l’applicazione del regime esentativo la circostanza che il sussidio sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l’articolo 10-bis del decreto Ristori (rubricato ‘Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19’) fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi.

Ugo Cacaci