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Compensazione dei crediti Iva di gruppo: ravvedimento speciale per la tardiva presentazione della garanzia patrimoniale



Via libera alla regolarizzazione delle violazioni con la presentazione tardiva della garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo. Il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 versando, oltre agli interessi, la sanzione in misura ridotta a 1/18.

12 dicembre 2023 – Ore 21:00

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Una società con sede in Germania ha formulato un quesito in merito all’applicabilità del ravvedimento speciale. 

Rende noto di partecipare, in qualità di controllante, insieme alla sua controllata italiana alla liquidazione Iva di gruppo ed evidenzia la volontà di presentare tardivamente le garanzie patrimoniali in relazioni al triennio 2019-2021, così come disposto dalla legge. 

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso informa di voler regolarizzare la propria posizione, essendo trascorsi più di 90 giorni dal termine di presentazione delle singole dichiarazioni Iva annuali, con la presentazione delle garanzie e il contestuale versamento delle sanzioni.

L’istante chiede, se nel caso sottoposto è possibile dar corso all’applicazione del ravvedimento operoso speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023, in relazione agli anni d’imposta 2019-2020-2021. 

La manovra per il 2023 ha previsto una serie di misure per agevolare la c.d. ‘tregua fiscale’. Ci riferiamo a istituti che consentono di definire vertenze tributarie in corso e provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate. 

Con il ravvedimento operoso, in particolare, è possibile definire in via agevolata le violazioni commesse versando solo 1/18 della sanzione prevista. Naturalmente la sanzione si aggiunge all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento può avvenire a rate, in un numero massimo di otto, di pari importo, con scadenza della prima rata fissata per il 30 settembre 2023. 

Alla scadenza del 30 settembre 2023 seguono gli altri appuntamenti in cassa previsti per il 31 ottobre, il 30 novembre e il 20 dicembre 2023. Passando al 2024 le scadenze da memorizzare sono le seguenti: il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre. Ricordiamo che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. 

Per avvalersi di questo istituto è necessario, tuttavia, che le violazioni non siano state contestate, alla data di versamento dell’importo dovuto o della prima rata. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con una norma di interpretazione autentica contenuta nel Dl n. 34/2023 ha chiarito l’ambito applicativo dell’istituto definitorio precisando che sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 166 a 173, della legge di Bilancio 2023. 

La regolarizzazione include tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta risulti regolarmente presentata. 

Si possono, pertanto, definire tramite l’istituto del ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali trova applicazione il ravvedimento ordinario.

Successivamente alla presentazione dell’istanza di interpello il legislatore ha introdotto l’articolo 3-bis alla legge n. 170/2023 il quale prevede che coloro che non hanno perfezionato, entro il termine del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione possono procedere alla regolarizzazione di cui alla legge di Bilancio 2023, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle modalità previste, se versano gli importi dovuti in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni. 

Alla luce di ciò, con la risposta n. 475 dell’11 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate sostiene che  l’istante ha la possibilità di regolarizzare la violazione in parola presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione in misura ridotta ad 1/18. 

Nell’ipotesi in cui l’istante, in attesa della risposta al quesito, abbia deciso di avvalersi del ravvedimento speciale, potrà beneficiare anche della rateizzazione degli importi dovuti. 

Invece, il versamento della sanzione ‘super ridotta’ che richiede la rimozione della violazione andrà eseguito in un’unica soluzione entro il prossimo 20 dicembre.