Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Composizione Negoziata della Crisi: via libera alla rateizzazione variabile del debito fiscale



03 ottobre 2023 – Ora 20:00

tempo di lettura: 03′ 20″

Con la risposta a interpello n. 443 del 2 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate soddisfa gli interrogativi di un soggetto che intende accedere al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi per un indebitamento fiscale Iva che comprende anche comunicazioni di irregolarità per omesso versamento Iva già oggetto di rateizzazione e altri omessi versamenti Iva non oggetto di rateizzazione. 

Sempre l’istante informa di volersi avvalere della misura premiale prevista dall’articolo 25 bis, comma 4, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CII) nella forma ‘rafforzata’ dall’articolo 38, comma 1, del decreto legge n. 13/2023 che consente di rateizzare il pagamento dei tributi non ancora iscritti a ruolo. 

L’interessato sollecita l’Amministrazione finanziaria in merito alla possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai ‘flussi derivanti dal prosieguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale’. 

 

Al fine di incentivare l’accesso delle imprese alla Composizione Negoziata della Crisi, l’articolo 25, comma 4, del CII, dispone una ‘misura premiale’ per andare incontro alle difficoltà segnalate dagli operatori in gran parte dovute alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici che spesso costituisce il maggior ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà. 

La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’imprenditore, sottoscritta anche dall’esperto, conceda un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili degli importi dovuti e non versati a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di difficoltà. 

Al contribuente che dichiara di versare in situazione di temporanea difficoltà l’agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili. Qualora le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa a patto che il contribuente documenti la temporanea situazione di difficoltà. 

Il debitore ha la facoltà di chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Tale rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili ove a causa della congiuntura economica negativa il debitore si trovi in una grave situazione di difficoltà non dovuta a proprie responsabilità. 

Abbiamo già anticipato della misura premiale prevista dall’articolo 25 bis, comma 4, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza che l’articolo 38, comma 1, del decreto legge n. 13/2023 potenzia concedendo un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto. 

Dunque, la rateizzazione già in corso viene incrementata fino a 120 rate con le quali l’impresa può dilazionare il debito verso l’Agenzia delle Entrate. A differenza della misura prevista dall’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, la situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica perché l’agevolazione in parola mira a salvare l’impresa a prescindere dalle criticità che gravano su di essa. 

Alla misura premiale, contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, si possono applicare le condizioni disciplinate dall’articolo 19, del Dpr n. 602/1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc.

Per tale ragione, non essendo stata disposta espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non vi è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti Iva non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

All’Ufficio creditore spetta poi il compito di determinare l’importo delle rate da versare e di valutare l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività). Il piano di rateizzazione deve comunque prevedere quote di importo sempre crescente per ciascun anno.