Comunicazioni per la compliance fiscale in caso di anomalie dovute alla mancata emissione degli scontrini
7 ottobre 2023 – Ora 18:00
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Favorire la compliance stimolando l’assolvimento degli obblighi tributari e incoraggiando l’emersione spontanea di basi imponibili. Va in questa direzione il legislatore già a partire dalla legge di Bilancio 2015.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento firmato lo scorso 3 ottobre, dà attuazione alla strategia di adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente nel contrasto all’evasione.
L’enorme mole di dati di cui dispone il fisco e i pagamenti elettronici mediante Pos comunicati dagli operatori finanziari possono far emergere anomalie di cui l’Amministrazione finanziaria chiede conto.
La lettera di compliance inviata ai titolari di partita Iva segnala la difformità tra l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili e l’importo complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. Per essere ancora più chiari, i pagamenti elettronici mensili via Pos risultano nel complesso superiori all’importo di imponibile e Iva desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. La segnalazione è seguita dall’invito a regolarizzare le (eventuali) violazioni tributarie.
Abbiamo anticipato che destinatari della comunicazione in parola sono i contribuenti Iva ovvero coloro che sono in contatto con i consumatori per i quali risultano scostamenti dalle verifiche mensili tra imponibile Iva e incassi dei pagamenti elettronici. Con le informazioni messe a disposizione dal fisco il contribuente ha i dati necessari per rimediare agli errori commessi o alle omissioni.
La digitalizzazione degli adempimenti fiscali e l’obbligo di comunicare, a carico degli intermediari finanziari, le operazioni transitate dai sistemi di pagamento elettronici, assesta un duro colpo all’evasione praticata da molte imprese anche in modo temerario, certe di farla franca contando anche sulla scarsità delle verifiche in azienda.
Il provvedimento delle Entrate segue la pubblicazione del decreto legge 29 settembre 2023 n. 131 (Decreto Energia) con cui è diventata operativa la sanatoria per le violazioni correlate alla mancata, irregolare e incompleta trasmissione dei corrispettivi incassati nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dall’istituto del ravvedimento operoso. E ciò, anche se le violazione sono state già contestate dal fisco con un Pvc.
Fino al prossimo 15 dicembre, inoltre, si potrà evitare la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio in caso di violazioni ripetute dell’obbligo di rilasciare scontrini elettronici, anche se già verbalizzate.
Una comunicazione contenente la descrizione dell’anomalia riscontrata e le istruzioni per la regolarizzazione sarà inviata a cura dell’Agenzia delle Entrate alle imprese commerciali e artigiane per consentire loro di valutarne la correttezza e per predisporre adeguate giustificazioni delle incongruenze. La stessa comunicazione sarà disponibile nel ‘cassetto fiscale’ del contribuente e nel portale ‘fatture e corrispettivi’ in cui sarà possibile consultare anche altre informazioni di dettaglio come l’elenco dei mesi per i quali è stata registrata l’anomalia; l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto degli storni; la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi, desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi al Sistema d’Interscambio; il codice Abi o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici (Dl n. 124/2019 articolo 22, comma 5); gli identificativi degli strumenti Pos a cui si riferiscono i pagamenti.
L’impresa interessata che riconosca fondata la segnalazione delle Entrate potrà sanare con il ravvedimento operoso le violazioni commesse beneficiando della riduzione delle sanzioni in misura variabile, perché questo dipende dall’intervallo di tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione delle violazioni. L’utilizzo dell’istituto del ravvedimento potrà avvenire a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata già constatata e che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche salvo che l’interessato non abbia già ricevuto comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972.
In caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’art. 6, comma 2-bis e 3, o nell’art. 11, comma 5, Dlgs n. 471/1997, non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.
Tuttavia, come sopra anticipato, in base al recente decreto Energia i contribuenti che nel periodo 1°gennaio 2022 – 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono, entro il 15 dicembre 2023, avvalersi del ravvedimento operoso anche se le violazioni sono state già constatate ma non oltre la data del 31 ottobre 2023. Ciò, a patto che le violazioni non siano state già contestate alla data del ravvedimento. In questo caso, eccezionalmente, fino al 15 dicembre, si evita la chiusura dell’attività nelle ipotesi di reiterate violazioni.