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Con il decreto legge n. 157/2021 controlli preventivi e verifiche ex post per tutti i bonus edilizi



17 novembre 2021 – Ore 17:50
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Più controlli preventivi e verifiche a consuntivo per contrastare le frodi sugli sconti in fattura e sulle cessioni dei crediti.

Il Governo si è visto costretto ad intervenire dopo le notizie provenienti dall’Agenzia delle Entrate secondo le quali ci sarebbe un giro di evasione stimato in quasi un miliardo di euro. Ci riferiamo ad operazioni illecite o inesistenti sui bonus edilizi o meglio sulle cessioni dei crediti e lo sconto in fattura con la complicità di intermediari finanziari.

Il Superbonus agevolato al 110% ha attirato le attenzioni di molti italiani onesti ma anche di tanti ‘furbetti’ sempre pronti ad approfittare delle situazioni ottenendo, ad esempio, le agevolazioni per interventi dichiarati ma inesistenti o facendo lievitare i prezzi per incassare di più.

L’Amministrazione finanziaria, lo scorso fine settimana, ha provveduto a sospendere il canale telematico per le comunicazioni delle operazioni relative ai lavori e la Sogei, in brevissimo tempo, ha lavorato all’aggiornamento delle procedure informatiche di compilazione e di controllo che sono state già riaperte.

Naturalmente vi sarà un controllo rigoroso e un monitoraggio delle procedure. Il decreto varato dall’Esecutivo introduce all’articolo 2 misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti con un rafforzamento dei controlli preventivi. Di fatto, per evitare la circolazione di crediti indebiti e il loro utilizzo in compensazione, vengono rafforzati i controlli ex ante. L’articolo 3, invece, incrementa l’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate con controlli ex post, esercitando il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti in base alle disposizioni e ai poteri di cui dispone. L’atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o dell’ottavo anno successivo in caso di compensazione di crediti inesistenti.

In base al decreto ‘anti-frode’ per tutti gli interventi edilizi che beneficiano delle agevolazioni e, dunque, non solo per il Superbonus, chi vorrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti dovrà procurarsi il visto di conformità che per il 110% è obbligatorio anche qualora il contribuente decida di utilizzarlo in dichiarazione. Non necessita del visto, invece, il contribuente che presenta direttamente la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

L’altra novità è rappresentata dall’estensione dell’obbligo dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per gli interventi che beneficiano del 50% o del 65% o ancora del 90% (ma quest’ultimo scenderà al 60%).

Questa misura può rappresentare un problema per i contribuenti che hanno già concordato lo sconto in fattura con il fornitore o la cessione del credito con l’intermediario finanziario. Stando al modello questi contribuenti dovrebbero solo munirsi del visto di conformità ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre. Ma una lettura più restrittiva della norma potrebbe considerare vigenti entrambi gli obblighi, anche per le spese sostenute nei mesi scorsi.

Una novità importante è rappresentata dall’introduzione di un prezzario per i bonus diversi dal 110%. Spetterà al ministro della Transizione ecologica determinarlo con un decreto. Scopo del provvedimento è limitare l’aumento dei prezzi dei beni al fine di renderli congrui ai valori di mercato. Sebbene, infatti, stiamo assistendo ad un aumento dei prezzi delle materie prime determinato dalla forte domanda e dalle difficoltà di approvvigionamento, questi risultano eccessivamente ‘gonfiati’ per aumentare, a sua volta, il credito d’imposta.

Come azione preventiva di controllo viene introdotta la possibilità per l’Agenzia di sospendere gli effetti della comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dall’invio e per massimo 30 giorni, qualora ravvisi profili di rischio. La coerenza e la regolarità dei dati indicati dovrà essere verificata confrontando le informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria. Se al termine della verifica delle operazioni da parte del fisco venissero confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione delle procedure, la comunicazione si considererà come non effettuata e ne verrà data informazione per email a chi l’ha inviata. In caso contrario, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle norme.

Gli obblighi di monitoraggio investono anche gli intermediari finanziari che intervengono nelle procedure di cessione del credito. Anche loro sono tenuti a sospendere l’acquisizione dei crediti qualora ricorrano i presupposti di operazioni sospette per le quali devono procedere, per legge, alla segnalazione all’Uif ossia all’Unità di informazione finanziaria.

Il blocco anti-frode non riguarda solo i bonus edilizi perché investe anche gli aiuti anti-Covid. L’articolo 2 del decreto legge n. 157/2021, infatti, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può procedere alla sospensione dell’efficacia delle cessioni dei crediti d’imposta introdotti ai sensi dell’articolo 122 del decreto Rilancio. Dunque potrebbero essere bloccate, in presenza di profili di rischio, le cessioni dei crediti d’imposta per botteghe e negozi, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Ugo Cacaci