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Con la manovra 2023 in caso di cessazione della partita Iva l’interessato può chiedere una nuova attribuzione di partita Iva ma deve presentare una polizza fideiussoria o bancaria



22 maggio 2023 – Ore 16:00

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La legge di Bilancio 2023 ha previsto nuove misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di evasione legati al rilascio di nuove partite Iva. Misure che si aggiungono a quanto disposto dal comma 15-bis dell’articolo 35 del Dpr n. 633/1972. 

La novità interessa principalmente le nuove partite Iva e in particolare quelle caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento di obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. 

Naturalmente sono interessate anche le partite Iva già esistenti e, nello specifico, quelle che dopo un periodo di inattività riprendano ad operare con le caratteristiche sopra espresse. 

L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva con lo scopo di individuare per tempo i profili di coloro che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione dei doveri tributari. 

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 16 maggio, ha definito modalità e termini di attuazione dei nuovi controlli e delle analisi di rischio che interessano le nuove partite Iva disciplinati dall’articolo 1, comma 148 della legge n. 197/2022, ovvero dalla manovra 2023.

Il legislatore ha voluto intensificare i controlli già previsti dall’art. 35, comma 15-bis, del decreto Iva finalizzati a riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del numero di partita Iva, in linea con gli indirizzi comunitari in materia di lotta contro le frodi Iva.

La valutazione del rischio tiene conto della tipologia e delle modalità di svolgimento dell’attività esercitata ma anche della presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto interessato. Naturalmente ai fini dell’analisi di rischio pesano i riscontri e le verifiche soprattutto se da queste  emergano gravi e sistematiche violazioni delle norme tributarie. 

I dati in possesso dall’Agenzia delle Entrate e quelli acquisiti presso altre banche dati, pubbliche o privati, sono utili per sviluppare gli elementi di rischio del soggetto titolare di partita Iva il quale, ricevuto l’invito dall’Amministrazione finanziaria, deve fornire giustificazioni adeguate in merito agli elementi individuati dall’Agenzia nell’ambito della propria analisi del rischio. 

Lo stesso invito contiene i profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle analisi effettuate. La comparizione presso gli Uffici delle Entrate è finalizzata a verificare i profili di rischio del titolare di partita Iva il quale è chiamato ad esibire la documentazione richiesta e a dimostrare, documenti alla mano, l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia. 

I riscontri effettuati dall’ufficio su aspetti di carattere fiscale, sulle competenze professionali, sul possesso dei requisiti di imprenditorialità e sulla solidità patrimoniale e finanziaria si affiancano a quelli volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e al corretto adempimento degli obblighi fiscali. Naturalmente questi non impediscono all’ufficio di porre in essere nuove e differenti attività di controlli.

L’invito inascoltato dal contribuente di produrre elementi idonei tesi a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio contestati, determina il provvedimento di cessazione della partita Iva e comporta una contestuale irrogazione della sanzione disciplinata dall’art. 11, comma 7-quater Dlgs n. 471/1997. 

La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento e comporta l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. In questo modo ogni operatore economico ha la possibilità di verificare se il proprio fornitore o il proprio cliente è stato destinatario del provvedimento di cessazione della partita Iva.  

La manovra 2023 ha previsto che in caso di cessazione della partita Iva, il soggetto destinatario della misura può successivamente richiedere l’attribuzione della partita Iva ma a condizione che presenti una polizza fideiussoria o una polizza bancaria, a favore del fisco, della durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50 mila euro. 

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-smile allegato al provvedimento in argomento. La polizza va prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.