Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Con la proroga, entro il 18 dicembre, è possibile versare le prime due rate della rottamazione quater



Un emendamento al decreto Anticipi consente, fino al prossimo 18 dicembre, di pagare le prime due rate della rottamazione quater già scadute al 31 ottobre e al 30 novembre 2023. Il versamento andrà effettuato senza sanzioni né interessi di mora. Ricordiamo che il mancato o parziale pagamento comporterà la fuoriuscita dalla definizione agevolata e farà rivivere il debito originario.

15 dicembre 2023 – Ore 19:55

tempo di lettura: 01′ 00″

Grazie ad un emendamento al decreto legge n. 145/2023 (meglio noto come decreto Anticipi), approvato ieri e prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà possibile, fino a lunedì 18 dicembre, effettuare il pagamento della prima e della seconda rata della rottamazione-quater delle cartelle.

Il testo, infatti, prevede che i versamenti con scadenza al 31 ottobre e al 30 novembre 2023 verranno considerati tempestivi se effettuati entro il prossimo 18 dicembre. Per questa scadenza non sono validi i cinque giorni di tolleranza previsti per le scadenze ordinarie. 

Naturalmente il pagamento delle cartelle dovrà avvenire senza sanzioni e senza interessi di mora. Questo consentirà ai contribuenti interessati di avvalersi ancora della definizione agevolata, giunta quest’anno alla quarta edizione. 

La terza rata scadrà, poi, il 28 febbraio 2024 e per questo appuntamento sarà possibile avvalersi del margine di tolleranza che considera regolari i pagamenti con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Successivamente gli altri appuntamenti da segnare in calendario sono: il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Complessivamente le rate da corrispondere, a parte le prime due, sono al massimo 18.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una o di entrambe le rate, comporta la decadenza dalla definizione agevolata e il ripristino automatico dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso i versamenti effettuati verranno considerati a titolo di acconto del totale dovuto. 

A differenza delle precedenti edizioni della definizione agevolata, chi decade dalla rottamazione-quater ha la possibilità di dilazionare gli importi residui secondo le regole ordinarie. Le norme che disciplinano questo istituto non contengono, infatti, disposizioni che impediscono la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022.