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Concordato preventivo: le plusvalenze da cessione di marchi d’impresa sono imponibili ai fini Irap



Valgono le regole ordinarie dell’Irap per le operazioni derivanti dalla cessione del solo marchio d’impresa nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. Dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del marchio assume rilevanza ai fini del tributo secondo le regole disciplinate dagli articoli 4 e 5 Dlgs n. 446/1997. 

12 febbraio 2024 – Ora 19:40

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Con un’istanza di interpello una società chiede chiarimenti in merito all’eventuale rilevanza ai fini Irap della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa. 

La società riferisce di essere soggetta ad una procedura di concordato preventivo liquidatorio e che nel 2022 il liquidatore giudiziario, in esecuzione del Piano concordatario, ha provveduto alla cessione di un marchio detenuto in proprietà, realizzando una significativa plusvalenza.

L’istante chiede se tale plusvalenza concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irap.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza oggi regolamenta il concordato preventivo finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori anche mediante la cessione di beni aziendali.  In passato a gestire lo stato d’insolvenza delle imprese era l’art. 160 del regio decreto n. 267/1942. 

Ai fini della determinazione della base imponibile Ires, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di plusvalenze o minusvalenze come stabilisce l’art. 86, comma 5, del Tuir. 

L’abrogazione dell’art. 11-bis del decreto legislativo n. 446/1997 ha determinato lo ‘sganciamento’ dell’Irap dall’Ires rendendo le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio d’esercizio.

In relazione alle società di capitali, come il soggetto istante, la base imponibile si determina dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 11) e 13), ‘nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d’azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio’. 

In merito alla concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini Irap delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E/2009 ha chiarito che ‘non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap nei periodi d’imposta precedenti, attraverso le quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali’, ribadendo, tra l’altro, che le relative plus/minusvalenze non concorrono alla formazione della base imponibile Irap ove realizzate in sede di cessione d’azienda. 

Proprio in relazione ai marchi d’impresa il decreto legislativo n. 446 del 1997 all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che ‘sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico’. 

Nell’ambito della disciplina Irap, inoltre, non esistono disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo; pertanto, si ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l’ordinaria disciplina Irap, tranne nel caso in cui derivino da operazioni di cessioni d’azienda. 

Nel caso sottoposto l’Agenzia delle Entrate ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assumerà rilevanza ai fini Irap nella voce A.5) del conto economico.