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Concordato preventivo: via libera alla compensazione del credito Iva nonostante la presenza di ruoli ante concordato



Con la risposta n 536 all’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito Iva maturato dal soggetto istante successivamente alla data di concordato preventivo può essere compensato con debiti fiscali e contributivi anch’essi maturati successivamente.

È possibile procedere alla compensazione nonostante la presenza di debiti tributari non versati iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, maturati antecedentemente alla presentazione della domanda e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Dunque, in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo occorre distinguere tra il periodo in cui il soggetto interessato ha operato normalmente e il secondo in vigenza della procedura concorsuale.

Nell’interpello formulato l’istante chiedeva di compensare un credito emergente dalla dichiarazione Iva, recante il visto di conformità, maturato successivamente al deposito della domanda di concordato con debiti fiscali e contributivi maturati anch’essi successivamente. Questo, pur in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.

In materia di concordato preventivo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nel caso in cui l’imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito Iva formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l’Agenzia può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all’apertura della procedura medesima. Non è possibile, invece, opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l’apertura della procedura stante il principio richiamato dalla Legge Fallimentare, applicabile anche ai crediti erariali. Non costituisce un limite alla compensazione la previsione recata dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 che vieta la compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Ugo Cacaci

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