Il punto Fiscale

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Contributi a fondo perduto per botteghe, negozi di vicinato e al minuto ubicati nei centri storici di città a forte vocazione turistica



Il decreto legge Agosto (dl 14 agosto 2020 n. 104), all’articolo 59, prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di attività economiche e commerciali presenti nei centri storici. Parliamo di botteghe, negozi di vicinato e al minuto situati nei centri storici delle città caratterizzate da un’alta percentuale di presenza di turisti stranieri. I comuni interessati sono i capoluoghi di provincia e capoluoghi di città metropolitane, particolarmente colpiti dalla crisi scaturita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per individuarli occorre fare riferimento all’ultima rilevazione Istat sulla presenza di turisti stranieri che deve essere superiore per almeno cinque volte il numero dei residenti, mentre per i comuni capoluoghi di città metropolitane le presenze di turisti stranieri devono essere pari o superiori ai residenti. Scopo della misura è sopperire, almeno in parte, ai mancati incassi dovuti all’assenza di flussi turistici dall’estero.

Tali esercizi commerciali ed economici possono beneficiare dei contributi a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato/corrispettivi realizzato nello stesso mese del 2019.

Il contributo minimo ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche operanti come ditte individuali e a 2.000 euro per le società. Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone dei comuni indicati. In ogni caso il bonus non può superare i 150mila euro.

Per determinare l’importo del contributo ricavabile è necessario applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi del corrispondente mese del 2019, in questo modo:

 

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Gli esercenti attività commerciali ed economiche interessati a questa agevolazione devono tenere conto che il contributo non è cumulabile con quello disciplinato dall’articolo 58 che prevede un fondo per la filiera della ristorazione.

Sempre i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici di città a vocazione turistica, devono fare attenzione perché in caso di percezione non spettante o spettante solo in parte troverà applicazione l’art. 316-ter del Codice penale che disciplina il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100 euro. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore a 3.999 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa, ossia il pagamento di una somma di denaro che va da 5.164 euro a 25.822 euro.

 

articolo a cura di Ugo Cacaci