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Contributi a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Le istanze dal 6 al 20 giugno 2022



06 giugno 2022 – Ore 19: 40
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento del 18 maggio 2022, ha approvato il modello ‘Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con le relative istruzioni.

Ci riferiamo alle discoteche, alle sale da ballo, ai night club e simili che alla data del 27 gennaio 2022 risultavano chiusi in conseguenza delle misure di prevenzione decise per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Beneficiano del contributo le attività in essere alla data del 27 gennaio 2022 individuate dal codice ATECO 2007 93.29.10 che alla medesima data risultavano chiuse in esecuzione alle disposizioni governative prese per contenere la diffusione del Covid-19.

La presentazione della domanda, in modalità elettronica attraverso la procedura online disponibile nell’area riservata del portale ‘Fatture e Corrispettivi’ del sito internet dell’Agenzia delle entrate, può avvenire dal 6 giugno al 20 giugno 2022. Il soggetto interessato può agire in prima persona o può farsi assistere da un intermediario appositamente delegato il quale inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio della domanda stessa.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti che hanno attivato la partita Iva in data pari o successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022. Parimenti sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir, nonché i soggetti già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
La commissione di eventuali errori può essere sanata attraverso la presentazione di una nuova Istanza. In ogni caso l’ultima sostituisce integralmente tutte le domande in precedenza inviate.

È sempre consentito, in ogni caso, rinunciare all’istanza trasmessa, ossia al contributo. Tale rinuncia va inoltrata entro il 20 giugno 2022 ovvero entro il termine di presentazione della domanda. Anche in questo caso l’interessato può avvalersi della collaborazione di un intermediario.

Presentata la domanda il richiedente ottiene una ricevuta che ne attesta la presa in carica ai fini della successiva elaborazione. Naturalmente a seguito dei controlli l’Agenzia delle Entrate può deciderne anche lo scarto se non ci sono i requisiti necessari.

Dopo il 20 giugno 2022 l’Amministrazione finanziaria procederà alla ripartizione dei fondi tra i soggetti che hanno presentato l’istanza. Le risorse finanziarie verranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato domanda, entro l’importo massimo di 25 mila euro per ciascun beneficiario. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente.

Come di consueto il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza dal richiedente. Prima dell’accredito l’Agenzia delle Entrate effettua controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinerebbero lo scarto automatico. Tra questi controlli vi è quello della verifica che il conto corrente sul quale accreditare il bonifico sia intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Nei casi in cui il contributo non sia spettante, anche solo in parte, l’Amministrazione finanziaria procederà al recupero e alla irrogazione della sanzione in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 e agli interessi dovuti.

Il contribuente ha la possibilità di procedere alla regolarizzazione spontanea, mediante la restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni. In caso di indebita percezione dei contributi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 316-ter del Codice penale.

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