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Contributi a fondo perduto per gli interventi edilizi realizzati nel 2023 e detraibili al 90%



23 settembre 2023 – Ora 20:00

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A favore dei soggetti con redditi non superiori a 15 mila euro che hanno effettuato interventi di edilizia sull’immobile di proprietà o in godimento i quali beneficiano della detrazione del 90%, il decreto legge Aiuti-quater (Dl n. 176 del 18 novembre 2022) ha previsto un contributo a fondo perduto, in relazione ai lavori posti in essere nei primi dieci mesi del 2023. L’agevolazione riguarda il 10% della spesa non agevolata ed è pensata a favore di persone fisiche che si trovano in determinate condizioni reddituali. 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023, ha fornito le istruzioni per richiedere il contributo in parola e stabilito termini e modalità per la presentazione delle istanze. Interessati sono gli immobili adibiti a prima casa delle persone fisiche interessate e le parti comuni dei condomini. Beneficiano del contributo anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dello stabile, in relazione alle opere poste in essere dal de cuius

Dal 2 al 31 ottobre prossimo sarà possibile presentare la domanda tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il soggetto interessato potrà agire personalmente o farsi assistere da un intermediario. 

Allegate al provvedimento in discorso sono le istruzioni per la compilazione e il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%

L’istanza, oltre a contenere le generalità del richiedente, deve riportare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, il richiedente è tenuto a dichiarare di avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15 mila euro e di aver sostenuto, nel periodo 1°gennaio – 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi disciplinati dall’articolo 119, comma 8-bis, del decreto Rilancio. Ovviamente i lavori devono riguardare l’unità immobiliare per la quale si richiedono i contributi. 

Il dichiarante deve dichiarare, inoltre, di essere, almeno in parte, proprietario dell’immobile alla data di inizio lavori e di averlo adibito, al più tardi al termine di essi, ad abitazione principale. 

La domanda contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali dell’unità immobiliare interessata e un quadro B composto da due sezioni: la Prima, per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nell’anno d’imposta 2022; la Seconda, per l’indicazione delle spese sostenute nel periodo di imposta indicato dal richiedente per gli interventi edilizi per i quali beneficia della detrazione al 90%. Un quadro C, poi, riepiloga i dati indicati dal richiedente.

Abbiamo già anticipato che la trasmissione delle istanze, rigorosamente mediante procedura web, scatta dal prossimo 2 ottobre e termina a fine mese. A seguito dell’invio l’interessato ottiene una ricevuta che ne attesta la presa in carica, ai fini dei controlli che possono portare anche allo scarto. 

In relazione alle spese agevolabili sostenute dal richiedente si determina l’ammontare del contributo erogabile. L’importo massimo della spesa agevolabile è pari a 96 mila euro. Tale limite si riduce in misura proporzionale se anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. In questo caso al tetto di 96 mila euro va applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento. 

Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e il 10% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente. 

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze l’Amministrazione finanziaria suddivide le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 176/2022 sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle domande validamente presentate. In particolare le risorse sono ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle predette risorse e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze. 

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il prossimo 30 novembre, comunicherà la percentuale di ripartizione delle risorse. 

Il contributo a fondo perduto sarà erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda, intestato al richiedente. L’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare l’importo riconosciuto o, in caso di scarto, i motivi che lo hanno determinato. 

Una seconda ricevuta conterrà, invece, l’esito della richiesta alla persona che ha presentato domanda, direttamente nella sezione della propria area riservata del sito delle Entrate. 

Onde evitare anomalie nella fase del pagamento dei contributi l’Agenzia effettuerà la verifica attraverso un servizio realizzato da PagoPa che il conto sul quale accreditare il bonifico è quello intestato o cointestato al soggetto richiedente.

L’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del contributo se, in tutto o in parte, si rivelerà non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo n. 471/1997 e richiedendo gli interessi dovuti.

Il contribuente ha facoltà di restituire i contributi indebitamente percepiti pagando gli interessi e le sanzioni, anche avvalendosi del ravvedimento operoso. L’indebita percezione dei contributi ha rilevanza penale ai sensi dell’art. 316-ter del Codice penale.