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Contributi a fondo perduto per la ristorazione collettiva



09 maggio 2022 – Ore 17:30
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Dal 6 al 20 giugno 2022 le imprese che svolgono servizi di ristorazione di comunità come mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, assistenziali, detentive ecc., che nel 2020 hanno registrato un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019, possono presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge Sostegni-bis.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 3 maggio 2022, ha approvato il modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione delle domande che vanno inviate esclusivamente online.

Possono accedere all’agevolazione, come anticipato, le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, privato o pubblico, per la ristorazione di una comunità con un’attività individuata dal codice Ateco 56.29.10 (‘Mense’) o 56.29.20 (‘Catering continuativo su base contrattuale’).

Ratio della misura è mitigare la crisi economica che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha scatenato e sostenere con un contributo a fondo perduto le realtà operanti nei servizi della ristorazione collettiva.

Per accedere al bonus le imprese devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda. Le stesse devono dimostrare di avere sede legale o operativa in Italia e presentare ricavi maturati nel 2019, generati per almeno il 50% dei corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva. Per quanto concerne le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

L’istanza andrà presentata attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale ‘Fatture e Corrispettivi’ del sito dell’Amministrazione finanziaria. Legittimati alla trasmissione sono il rappresentante legale dell’impresa o l’intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale. Il richiedente, in alternativa, può conferire una specifica delega ad un soggetto appositamente autorizzato.

In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente trasmessa. L’ultima domanda, comunque, soppianta integralmente tutte le precedenti. L’impresa ha la possibilità, inoltre, di rinunciare all’istanza formulata che deve essere effettuata non oltre il 20 giugno 2022. Anche la rinuncia può essere trasmessa dall’intermediario che ha agito per conto del richiedente o dal soggetto appositamente autorizzato.

La domanda dovrà dimostrare che il richiedente è in possesso dei requisiti necessari, che lo stesso non sia destinatario di sanzioni interdittive o di esclusione come avviene per i soggetti che si trovano in liquidazione volontaria o sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Sarà necessario indicare il numero di lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 2019 per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate e per la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti del Temporary Framework.

Il contributo a fondo perduto sarà ripartito, in egual misura, tra tutti i soggetti che hanno presentato l’istanza fino all’importo di 10 mila euro ciascuno. Qualora dovessero permanere delle risorse le stesse saranno ripartite tra tutti i beneficiari tenendo conto del numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa rispetto alla somma dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato l’istanza giudicata conforme e pertanto accolta.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione, in egual misura, fatta dall’Amministrazione finanziaria a favore di ciascun soggetto che ha validamente presentato istanza per il contributo e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal richiedente nel riquadro presente in corrispondenza alla lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

Nei casi in cui il contributo spettante sia superiore a 150 mila euro il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione di regolarità antimafia relativa a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica. Il modello di autocertificazione dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente ed inviato via Pec.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente. Qualora l’importo sia superiore a 150 mila euro l’erogazione avverrà solo successivamente alla trasmissione dell’autocertificazione di regolarità antimafia.

Prima dell’accredito l’Amministrazione finanziaria procederà ad effettuare alcuni controlli rispetto ai dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che, nell’eventualità, ne comportano l’immediata sospensione e lo scarto dell’istanza.

Ugo Cacaci