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Contributo a fondo perduto: le spese di trasferta rilevano ai fini della determinazione della soglia minima



L’articolo 25 del decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto destinato ad alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Parliamo di soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Il bonus non spetta, invece, ai lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per accedere al contributo è necessario che:

  • Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 401, replica all’istanza di interpello presentata da una società che svolge l’attività di revisione e certificazione contabile. La stessa chiedeva di sapere se le somme ricevute a titolo di rimborso spese per le trasferte dei consulenti e dipendenti presso committenti (clienti), non ricomprese nei corrispettivi per le prestazioni di servizi ma separatamente esposte in fattura, fossero considerabili ai fini della formazione del limite massimo di 5 milioni di euro posto quale requisito per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, per la società istante ‘il riaddebito dei costi di trasferta e dei costi vivi sostenuti rappresentano parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita; ciò a tal punto da far divenire detti componenti reddituali quota inscindibile dei propri ricavi derivanti dalla gestione caratteristica’.
Le somme rimborsate da parte delle società committenti alla società istante per le spese di trasferta sono rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto.

Ugo Cacaci

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