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Contributo a fondo perduto perequativo: slitta a fine mese l’invio delle dichiarazioni



04 settembre 2021 – Ore 09:00
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Fondo perduto perequativo. Il Ministero dell’Economia ha accolto le pressioni del mondo professionale, ed in particolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sul rinvio del termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

I ridotti tempi a disposizione costringeranno, però, via XX Settembre ad utilizzare lo strumento del ‘comunicato legge’. Fallito il tentativo di ‘sfruttare’ la conversione in legge del decreto Sostegni-bis, non era percorribile neanche lo strumento del Dpcm sempre per motivi legati alla tempistica.

Per i consulenti e gli intermediari abilitati si tratta di una boccata d’ossigeno; avranno, infatti, venti giorni in più per trasmettere i modelli. La scadenza del 10 settembre, prevista per la trasmissione della dichiarazione, slitterà al 30 settembre. Vani i ripetuti pressing dei commercialisti, l’ultimo dei quali proprio lo scorso 1°settembre, in cui si chiedeva la proroga al 31 ottobre del termine per l’invio del modello Redditi ai fini dell’accesso al contributo perequativo.

I professionisti, tuttavia, potranno conoscere in anticipo i dati della dichiarazione che dovranno interagire con l’istanza di contributo a fondo perduto perequativo.
L’Amministrazione finanziaria ha velocizzato i tempi per il varo del provvedimento che conterrà le specifiche tecniche e dispositive per l’inoltro della domanda, ossia la disposizione chiamata a definire i campi relativi all’imponibile fiscale del mod. Unico che saranno utilizzati nel momento in cui verrà dato il via alla presentazione dell’istanza online per il contributo a fondo perduto perequativo.
Di fatto si facilita il lavoro dei consulenti che stanno predisponendo le dichiarazioni in quanto potranno fare attenzione ai campi che successivamente dovranno essere riportati nella richiesta dei sostegni.

La mancanza del provvedimento delle Entrate ha suscitato reazioni indispettite dei professionisti, costretti di fatto a lavorare ‘al buio’ dei dati. Senza il provvedimento attuativo non è al momento possibile individuare i campi delle dichiarazioni dei redditi dai quali ricavare i dati dei risultati economici d’esercizio utili per il riconoscimento e la definizione del contributo.
La proroga al 30 settembre costituisce un aiuto relativo perché a questa non si affiancherà il decreto del Mef sui requisiti per l’aiuto perequativo, decreto che dovrà fissare la percentuale di riduzione del risultato economico di esercizio, requisito indispensabile per l’accesso al contributo stesso. Prima di stabilirla i tecnici di via XX Settembre dovranno esaminare i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate.

Il rinvio di 20 giorni per l’invio della dichiarazione allungherà, inevitabilmente, i tempi per l’erogazione degli indennizzi a conguaglio. Con i dati delle dichiarazioni inviati dai contribuenti il Mef avrà un quadro della situazione reale e potrà stabilire la percentuale di riduzione richiesta nel decreto attuativo. Significa che prima di ottobre difficilmente il provvedimento arriverà e se consideriamo che poi sarà necessario ottenere l’ok della Commissione europea, possiamo farci un’idea di quanta pazienza gli operatori economici e con loro i contribuenti dovranno dotarsi prima di presentare le domande all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto perequativo è stato previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 26, del decreto legge Sostegni-bis il quale, per sostenere gli operatori economici colpiti dalla pandemia, ha previsto un indennizzo a favore di coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, producono reddito agrario o, infine, sono titolari di partita Iva ed operano nel territorio nazionale.
Naturalmente il Legislatore ha previsto precisi limiti e condizioni. Possono usufruirne solo coloro che vantano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto. Per avere diritto al sostegno l’interessato deve aver registrato un peggioramento economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale perdita deve essere in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del ministero dell’Economia.

Come anticipato, per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto sarà necessario applicare la percentuale che il ministero dell’Economia determinerà con un decreto ad hoc alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello del 2019 tenendo conto dei contributi a fondo perduto eventualmente già erogati dall’Amministrazione finanziaria.

È bene, infine, ricordare che l’importo massimo per ciascun contribuente non può superare i 150 mila euro e che il sostegno può essere riconosciuto anche sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24. La presentazione della domanda di contributo a fondo perduto deve avvenire in modalità telematica, previa indicazione del possesso dei requisiti di legge. Naturalmente il contribuente potrà agire anche attraverso l’ausilio di un intermediario delegato.

Ugo Cacaci

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