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Controversie tributarie pendenti: basta la domanda per la definizione agevolata delle sanzioni collegate al tributo



30 settembre 2023 – Ora 19:40

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Se il tributo collegato alla sanzione è stato versato, basta la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti per definire la lite, non occorre la corresponsione di altro importo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 441 del 29 settembre 2023.

Ricevuta una comunicazione di irregolarità in merito alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010, una società presentava domanda di rateazione che le veniva accordata in 20 rate mensili. 

Successivamente le veniva notificata una cartella di pagamento per il mancato versamento dell’ultima rata, con relativi interessi e sanzioni, nonché la sanzione del 30% con gli interessi calcolati sull’intero importo del tributo, meno la somma versata.

L’istante impugnava la cartella e chiedeva alla Commissione tributaria di annullare l’iscrizione a ruolo in merito alle sanzioni e agli interessi calcolati sul totale del debito tributario. In subordine chiedeva di dichiarare non dovute le sanzioni e che dal debito vanno sottratti tutti gli importi corrisposti, compresi quelli per la rateazione e per il ravvedimento. 

La Commissione tributaria accoglieva in parte il ricorso e con riferimento all’Ires dovuta per l’anno d’imposta 2010, riduceva l’importo da iscrivere a ruolo, da rideterminare sulla base della rata non pagata a titolo di imposta, delle sanzioni in misura del 30% e dei relativi interessi legali. I giudici tributari provvedevano all’annullamento della cartella impugnata limitatamente all’importo eccedente e dichiaravano compensate tra le parti le spese di giudizio. 

L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato e la stessa Amministrazione presentava ricorso per Cassazione. La società intendeva definire la lite pendente presso i giudici di piazza Cavour e chiedeva se la controversia potesse essere considerata come controversia definibile in cassazione o come controversia avente ad oggetto le sanzioni collegate al tributo. 

Tra le misure previste nella legge di Bilancio 2023 trova posto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Corte di cassazione.

A seguito della domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio possono essere definite le controversie tributarie, previo il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

Con la circolare n. 2/E/2023 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ‘possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi’. 

In merito alla definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, la manovra 2023 ha disposto che ‘Le controversie relative relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della legge, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata’.  

In quest’ultimo caso, la lite trova definizione senza necessità di corrispondere alcun importo, ossia con la sola presentazione della istanza di definizione, entro il termine previsto. 

Con riguardo alla distinzione tra sanzioni non collegate e collegate al tributo, la circolare n. 6/E/2019 ha chiarito che le prime corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo, mentre le seconde sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, l’istante ha impugnato, limitatamente alle sanzioni ed interessi, una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell’omesso/carente versamento dell’imposta dovuta.

La controversia, pertanto, riguarda le sanzioni derivanti dall’omesso/carente versamento di imposte collegate al tributo. 

Per rispondere al quesito formulato l’Agenzia osserva che le liti aventi ad oggetto le sanzioni ‘collegate ai tributi’ (come quella in oggetto) sono definibili solo in caso di definizione dell’importo concernente i tributi.

Come chiarito dalla circolare n. 6 del 2019 la lite può essere definita senza versare nulla, con la sola presentazione della domanda solo se l’importo concernente i tributi sia stato definito. In caso contrario le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190 della manovra 2023.

L’Agenzia sposa la soluzione proposta dall’istante, nel senso che la controversia potrà essere definita con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 settembre 2023, senza versare alcun importo, visto che il tributo è stato corrisposto.