Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Bulgaria – Tassazione in Italia per le remunerazioni percepite dalla società con sede in Bulgaria
18 luglio 2023 – Ora 16:30
tempo di lettura: 02′ 45″
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 386/2023, fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori italiani, anche in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Bulgaria.
Una società con sede in Bulgaria che esercita l’attività di intermediazione di lavoratori ha chiesto l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Agenzie di Lavoro per operare nel mercato italiano. L’autorizzazione le consentirà di impiegare anche lavoratori italiani residenti nel territorio dello Stato. Tali lavoratori saranno assunti in Bulgaria con contratto di lavoro interno e connessa remunerazione, contribuzione previdenziale e ritenute fiscali della legislazione locale.
Di fatto l’istante vuole conoscere il corretto trattamento impositivo dei redditi che lavoratori, fiscalmente residenti in Italia, riceveranno da parte della società stabilita in Bulgaria, a fronte di prestazioni lavorative rese ad aziende italiane.
Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi in esame, la disciplina nazionale dispone che le persone residenti in Italia sono tassate sull’insieme dei loro redditi percepiti, indipendentemente dal luogo in cui questi sono prodotti, mentre, nel caso di soggetti non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
Vanno, tuttavia, considerate le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con i Paesi esteri.
Il nostro ordinamento riconosce la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno e tale principio è sancito, in ambito tributario, dall’art. 169 del Tuir e dall’art. 75 del Dpr n. 600/1973. Anche la giurisprudenza costituzionale si è espressa in questa direzione.
Per evitare le doppie imposizioni sui redditi, l’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali con numerosi Stati esteri. Le Convenzioni stabiliscono come va ripartito il potere impositivo tra i due Paesi contraenti, tra cui rientra il Trattato con la Bulgaria.
In merito al quesito formulato nell’interpello, l’art. 13 della Convenzione stabilisce che ‘ i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è ivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest’altro Stato’.
Lo stesso articolo, al paragrafo 2, precisa che ‘le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato’.
Alla luce della richiamata Convenzione, le remunerazioni derivanti da attività di lavoro dipendente sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, ossia, nel caso di specie, l’Italia.
La regola che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza trova una deroga laddove l’attività lavorativa sia svolta anche nell’altro Stato contraente.
Nel caso prospettato dalla società, in considerazione della Convenzione, i lavoratori saranno assegnati in somministrazione ad aziende italiane con contratto di diritto bulgaro, senza precisare se queste abbiano sedi all’estero a cui tali lavoratori saranno destinati.
Qualora i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Italia, presso cui svolgono le relative prestazioni, ricorre tassazione esclusiva in Italia, con conseguente illegittimità della ritenuta fiscale eventualmente operata in Bulgaria dalla società. In tal caso, infatti, non rileva la residenza del soggetto pagatore delle remunerazioni, in quanto la Convenzione fa riferimento solo alla residenza e al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. I lavoratori, quindi, saranno tenuti ad assoggettare a imposizione le relative remunerazioni esclusivamente in Italia.
Nell’ipotesi in cui, invece, i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Bulgaria, presso le quali debba essere svolta la prestazione, ricorre una tassazione concorrente dei due Paesi. E nel caso di lavoratori che prestano attività parte in Italia e parte in Bulgaria, solo i redditi riferibili a tale ultima porzione saranno assoggettati a tassazione concorrente in Italia e Bulgaria.
Pertanto, le remunerazioni percepite dai lavoratori residenti in Italia per l’attività dipendente prestata in Bulgaria, sebbene sottoposte a tassazione di quest’ultimo Stato, dovranno essere comunque dichiarate e assoggettate a tassazione in Italia, con la conseguenza che l’eventuale doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento, da parte italiana, di un credito per le imposte estere.