Crediti energia: per la fattura a conguaglio ricevuta dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione non occorre ricorrere alla remissione in bonis
21 settembre 2023 – Ore 15:40
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È dedicata alla comunicazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese ‘energivore’ la risposta n. 429/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
A presentare l’interpello una società che in relazione ai costi energetici sostenuti nel terzo trimestre 2022 ha maturato un credito d’imposta interamente compensato entro il 16 marzo 2023. Ciò significa che non ha ancora provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativa all’anno 2022.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della comunicazione relativa ai crediti residui 2022 un’altra società ha emesso nei confronti della prima una fattura con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Di conseguenza la società avrebbe diritto, per il terzo trimestre 2022, a un credito d’imposta di importo più elevato.
Considerato che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l’istante chiede chiarimenti ‘in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d’imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022’ e ‘sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso’.
Il decreto legge Aiuti-quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto dei prodotti energetici, relativo al terzo trimestre 2022, dovevano inviare, entro lo scorso 16 marzo e a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
L’invio non era necessario qualora il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già utilizzato per intero in compensazione il credito maturato.
L’istante, tuttavia, informa di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 e, dunque, trascorso il termine decadenziale relativo alla comunicazione, una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi del terzo trimestre 2022.
In merito, il Decreto Aiuti-bis all’articolo 6 prevede che ‘è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022’.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E/2022, ha chiarito che ‘le spese per l’acquisto di energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto’.
Pertanto, le imprese beneficiarie vedono riconosciuto il credito in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento di acquisto e di effettivo consumo dell’energia, potendo il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario essere differito.
Tale assunto è in linea con quanto previsto dalla circolare n. 25/E/2022 ove l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ‘l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito, ⟮…⟯ a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto’.
In relazione al caso prospettato, nonostante la fattura sia pervenuta all’istante il 16 marzo 2023 e, dunque, scaduti i termini per effettuare la relativa comunicazione necessaria per fruire del credito, la società, se non è in grado di provare il sostenimento dei costi energetici imputabili per competenza al periodi di riferimento può comunque presentare la comunicazione disciplinata dal decreto Aiuti-quater.
La comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, quindi, senza l’obbligo di versare la sanzione di 250 euro; d’altronde, alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l’istante non poteva presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti. Pertanto, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.
Resta invece confermato che la comunicazione non può avvenire oltre il termine del 30 settembre 2023, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito. A tal proposito l’Agenzia ricorda che il codice tributo istituito per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre è ‘6969’.
Per concludere, in merito alle modalità di invio della comunicazione dopo il 16 marzo 2023, l’istante dovrà utilizzare il modello approvato con il provvedimento del 1°marzo 2023, da trasmettere online attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.