Il punto Fiscale

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Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda



L’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello formulata da una società in merito al credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge Rilancio.
La società fa presente di esercitare un’attività commerciale in alcuni locali di proprietà del Comune. Per motivi non attinenti alla propria volontà, la concessione non è stata rinnovata alla scadenza del 31 dicembre 2016, pur perdurando l’occupazione degli stessi. Solo nel 2020 l’ente locale si è mostrato disposto a rinnovare la concessione. L’iter, tuttavia, ha dovuto fare i conti con i ritardi e le lungaggini legate alla pandemia che hanno impedito la firma del contratto di concessione.
L’istante precisa di aver provveduto a corrispondere l’importo richiesto a titolo di indennità provvisoria per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e che presto lo farà per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il tax credit locazione prevede un’agevolazione nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% o del 30% in relazione ai canoni:

  • di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica o esercizio di attività professionale;
  • di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica o esercizio professionale di attività di lavoro autonomo.

La conversione in legge del decreto ha riconosciuto il credito d’imposta in esame, rispettivamente nella misura del 20% e del 10% alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore.

La finalità del tax credit locazione è quella di contenere gli effetti economici negativi legati alla pandemia, ossia alle misure restrittive decise dal governo per contrastare la diffusione del contagio. Misure che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche sulle quali l’incidenza dei costi fissi, come i canoni di locazione, hanno pesato e continuano a gravare enormemente.

In merito al caso sottoposto l’Amministrazione finanziaria afferma che la società istante può fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio con riferimento alla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposte, anche in assenza di un contratto di concessione. Ciò, indipendentemente dalla qualificazione fiscale che tali somme assumono ai fini delle imposte dirette.

Ugo Cacaci