Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d’azienda



07 dicembre 2021 – Ora 18:00
tempo di lettura: 02′ 20″

Con la risposta n. 797/2021 a un’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle cessioni del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda disciplinate dall’articolo 34 del decreto Rilancio.

Nel caso analizzato l’istante rende noto di essersi limitato a compensare solo parte del credito acquistato ritenendo, in caso diverso, di eccedere la soglia di legge prevista per il gruppo. A seguito dell’innalzamento della soglia di aiuti per ciascuna impresa, da intendersi come società appartenente al medesimo gruppo, la stessa chiede di poter compensare nell’anno 2021 l’ammontare del credito non fruito.

Per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 il legislatore ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta ‘commisurato all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo’.

Sempre il decreto Rilancio, convertito nella legge n. 73/2021, stabilisce che il credito è utilizzabile ‘nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni’.

L’utilizzo del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.

Il decreto legge n. 41/2021, meglio noto come decreto Sostegni, ha esteso al credito d’imposta in parola le condizioni e i limiti previsti per gli aiuti ed i sostegni previsti dalla Commissione europea nell’ambito del ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’ con il quale è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800 mila a 1.800.000 euro per ciascuna impresa.

Per le misure di aiuto concesse è determinante la data di concessione. Il credito d’imposta fornito prima del 28 gennaio 2021 soggiace al limite pregresso di 800 mila euro. Inoltre nel caso di cessione dello stesso trova applicazione la disposizione secondo cui ‘i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso’. .

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 1°luglio 2020, ha chiarito che ‘la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti’. .

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, considerata l’impossibilità di fruire interamente del credito acquisito, l’istante avrebbe potuto cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell’impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi.

Ugo Cacaci