Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte di imprese non energivore – Modalità di fruizione dell’agevolazione nel caso di costi riaddebitati analiticamente



23 luglio 2023 – Ora 11:50

tempo di lettura: 04′ 00″

Una società ha presentato domanda di interpello con lo scopo di ottenere chiarimenti in merito all’ambito soggettivo del credito d’imposta previsto per l’acquisto di energia elettrica.

La stessa informa che fino al 2020 è stata proprietaria di un sito all’interno del quale gestiva anche un’attività economica di ipermercato. Successivamente ha provveduto a cedere l’attività commerciale ad un’altra società e ha apportato il complesso immobiliare ad un fondo immobiliare.

Per effetto di queste operazioni l’Istante non è più proprietaria del complesso immobiliare così come non è più titolare delle attività esercitate nel medesimo sito, anche se per questioni tecniche, risulta ancora intestataria del POD, in quanto le procedure di volturazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica non si sono ancora concluse. 

In quanto titolare del POD la società riceve la fattura dal fornitore di energia elettrica, in relazione ai consumi contabilizzati e procede ad una rifatturazione delle spese di luce ai diversi esercenti operanti all’interno del sito. Precisa che gli importi rifatturati sono determinati in modo analitico sulla base dei consumi rilevati dai singoli contatori. 

Per contenere gli effetti negativi dell’aumento del prezzo di gas naturale e dell’energia elettrica l’Esecutivo ha introdotto specifici crediti d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di questi prodotti.

Per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW il decreto ‘Ucraina’ ha previsto un credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Il decreto ‘Aiuti’ ha rideterminato la misura del contributo innalzandola al 15%. Successivamente il decreto ‘Aiuti-bis’ ha provveduto a prorogare l’agevolazione al terzo trimestre dell’anno. 

Per i mesi ottobre e novembre 2022 il decreto ‘Aiuti-ter’ ha provveduto a prorogare ulteriormente tali contributi a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Il decreto legge ‘Aiuti-quater’ ha esteso l’agevolazione al mese di dicembre 2022, mentre per il primo trimestre del 2023 la proroga è stata disposta dalla legge di Bilancio 2023. 

L’Istante chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad  usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica previsto per le imprese non energivore, nel caso descritto, in cui le spese di luce sostenute dallo stesso istante, titolare del POD, sono poi riaddebitate ai sostenitori effettivi ovvero ai diversi esercenti operanti all’interno del sito, pur non sussistendo alcun contratto di locazione tra l’Istante e i differenti esercenti. Domanda, inoltre, delucidazioni in merito al soggetto che, in quanto beneficiario dei crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica per il terzo e quarto trimestre 2022 avrebbe dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, una comunicazione contenente l’importo del credito maturato nell’anno 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 389/2023, chiarisce che le imprese non energivore possono beneficiare del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia ‘calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019’. 

L’Agenzia delle Entrate ripropone e approfondisce quanto sopra affermato in merito al credito d’imposta in parola evidenziando che il contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre del 2022 è stato previsto dal decreto legge ‘Ucraina’ ovvero dal decreto legge n. 21/2022. Successivamente il decreto legge n. 50/2022 (Dl ‘Aiuti’) ha aumentato dal 12 al 15% la misura dell’agevolazione che è stata estesa al terzo trimestre ad opera del decreto legge ‘Aiuti-bis’ (Dl n. 50/2022).

Il decreto legge ‘Aiuti-ter’, ossia il decreto legge n. 144 del 2022, ha invece previsto un credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, naturalmente sempre a condizione che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Il decreto legge ‘Aiuti-quater’ (Dl n. 176/2022) ha esteso il credito d’imposta anche alla spesa sostenuta nel dicembre 2022 e, successivamente, la manovra 2023 ha disposto la medesima agevolazione, nella misura del 35%, al primo trimestre del 2023. Da ultimo il decreto ‘Bollette’ (Dl n. 34/2023) ha ulteriormente prorogato il credito d’imposta al secondo trimestre 2023. 

In merito al beneficio fiscale in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E/2022, ha precisato che ‘i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze’. Lo stesso documento di prassi chiarisce che il sostenimento delle spese per l’acquisto di luce e gas deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto, delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dall’intestatario del POD, di un atto che preveda l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo. 

In relazione al caso sottoposto dall’Istante l’Amministrazione finanziaria rimanda ai contenuti della Risposta n. 597/2022 in cui è stato chiarito che in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d’imposta. 

Pur non trattandosi di un ‘corrispettivo’ addebitato al cliente finale, l’Istante non potrà fruire del credito d’imposta in relazione ai costi che non restano definitivamente a suo carico. 

In merito al secondo quesito, obbligato all’invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione, con la conseguenza che la Società è tenuta all’adempimento in esame esclusivamente per i crediti d’imposta di cui lei stessa è beneficiaria.

Pertanto, è necessario che la Società richieda l’annullamento delle istanze che ha presentato a titolo precauzionale e prudenziale.