Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Credito d’imposta per le imprese energivore – Il contratto del gas ‘a prezzo fisso’ non compromette l’agevolazione fiscale



09 maggio 2023 – Ore 19:20

tempo di lettura: 03′ 30″

Una società vorrebbe fruire, per i consumi relativi al terzo e quarto trimestre 2022, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, previsto a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. 

Per beneficiare della citata agevolazione la normativa prevede che la stessa spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto nel trimestre precedente a quello oggetto dell’agevolazione un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. 

La società istante informa che per il 2022 ha sottoscritto un contratto con il fornitore di gas naturale che prevede un prezzo fisso. In ragione del contratto a prezzo fisso non ha subìto un incremento maggiore del 30%, rispetto agli stessi trimestri del 2019, del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dalla società per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022. 

Chiede, a tal fine, se il fatto che il prezzo definitivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subìto un incremento maggiore del 30% rispetto ai medesimi trimestri del 2019 non rappresenti motivo di inammissibilità al credito d’imposta in parola. Il dubbio è se la verifica dell’incremento di almeno il 30% debba avere riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente. 

Per contenere gli incrementi dei prezzi di luce e gas e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina il legislatore, con diversi provvedimenti, ha previsto alcune misure agevolative. Una di queste è disciplinata dal decreto legge Sostegni-ter il quale dispone un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale effettuato ed utilizzato nel 2022 da parte delle imprese energivore. 

È possibile beneficiare di tale contributo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

L’Agenzia delle Entrate illustra come il credito d’imposta in parola sia stato prorogato, precisando la misura dell’aiuto e il provvedimento attuatore. 

In merito al caso concreto la società solleva dubbi circa la spettanza dell’agevolazione  per gli acquisti di gas naturale, in considerazione del fatto che, avendo stipulato un contratto a prezzo fisso con il fornitore, non ha subìto un aumento effettivo del prezzo di gas naturale nel periodo contemplato dalla norma. 

Le norme che disciplinano l’agevolazione prevedono come condizione di accesso la circostanza per cui ‘il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al… per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019’. 

Il legislatore ha pertanto individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ‘media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici’. 

Il calcolo dello scostamento che dimostra l’incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato avendo riguardo: alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Giornaliero (MI-GAS), relativa al periodo di riferimento delle singole misure agevolative; al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ora, considerato che la norma che disciplina il credito d’imposta in parola delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), l’istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni vigenti, senza che rilevi la circostanza che il contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso.