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Criteri e modalità di sospensione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d’imposta – Decreto ‘Anti-frode’



07 dicembre 2021 – Ore 20:00
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 1°dicembre 2021, ha stabilito i criteri, le modalità ed i termini per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto legge Rilancio, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate.

Sono oggetto di sospensione le comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni dei crediti che presentano profili di rischio. La sospensione, ai fini del controllo preventivo, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis del decreto legge citato, ovvero in base:

  1. alla coerenza dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti e indicate nelle comunicazioni.

Per le comunicazioni trasmesse l’Agenzia delle Entrate informa che entro 5 giorni lavorativi rende nota la sospensione al soggetto che ha eseguito la trasmissione. Tale sospensione non può avere durata superiore a 30 giorni a partire dalla data in cui l’Amministrazione ha provveduto a comunicare la sospensione stessa.

Sempre in merito alla sospensione il provvedimento precisa che riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, al termine delle verifiche e dei controlli, venissero confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia dichiarerà l’annullamento degli effetti della comunicazione, con la relativa motivazione. In questo caso la stessa comunicazione si considererà come non effettuata.

Qualora la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, sarà tale soggetto a dover informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto.

Se, invece, al termine delle verifiche sulle comunicazioni effettuate non trovassero conferma gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, le comunicazioni si considereranno effettuate e produrranno gli effetti di legge.

La sospensione fino a 30 giorni delle comunicazioni relative alle cessioni dei crediti connotate da profili di rischio è stata introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 157/2021, meglio noto come decreto ‘Anti-frode’, proprio allo scopo di istituire un presidio finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessione dei crediti.

Il provvedimento del Direttore, Ernesto Maria Ruffini, individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e disciplina le modalità di sospensione e annullamento delle comunicazioni stesse.

In coerenza con le disposizioni del decreto ‘Anti-frode’ vengono modificate alcune misure relative alle cessioni dei crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi disciplinate dal decreto ‘Cura Italia’ come pure ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

Ugo Cacaci