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Dal 18 marzo le domande all’Inps per il Bonus psicologo



Ammontano ad 8 milioni di euro i fondi stanziati nel 2024 per il Bonus psicologo. Dal 18 marzo al 31 maggio 2024 è possibile presentare domanda all’Inps, esclusivamente in modalità telematica. Gli interessati devono essere residenti in Italia ed avere un Isee in corso di validità con valore non superiore a 50 mila euro. Il contributo per ogni beneficiario non può superare l’importo di 1.500 euro e viene rimodulato in base all’Isee del richiedente. 

21 febbraio 2024 – Ore 17:30

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Dal 18 marzo al 31 maggio 2024 è possibile presentare domanda all’Inps per ottenere il bonus psicologo. Si tratta di un contributo per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia introdotto da decreto legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15. 

La misura è rivolta a tutte quelle persone bisognose di un percorso psicoterapico e a coloro che anche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche. Ci riferiamo in sostanza alle persone che soffrono di depressione, ansia, fragilità psicologica e stress. 

Grazie alla manovra 2023 il bonus psicologico è diventato una misura strutturale. Per il 2024 sono stati stanziati 8 milioni di euro. In precedenza, per l’anno 2023 i fondi a disposizione ammontavano a 5 milioni di euro. Per lo stesso anno sono state stanziate ulteriori risorse dal decreto legge n. 145/2023, ripartite fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. 

A decorrere dall’anno 2023 il bonus psicologo viene riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei requisiti di legge. Per presentare domanda, infatti, è necessario essere residente in Italia e avere un Isee in corso di validità con valore non superiore a 50 mila euro. Il contributo per ogni soggetto beneficiario non può superare l’importo di 1.500 euro e viene rimodulato in base all’Isee del richiedente. Ciò, con lo scopo di sostenere le persone più bisognose.

Come riporta la circolare dell’Inps n. 34 dello scorso 15 febbraio, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato sulla base di 3 fasce:

  • con un valore Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, viene erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ciascun beneficiario;
  • con un valore Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • con un valore Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario. 

Le domande finalizzate al bonus psicologo vanno presentate esclusivamente online attraverso il Contact center dell’Inps o il portale web dell’Istituto, accessibile direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS). 

In caso di accoglimento delle istanze l’Inps comunicherà l’importo del contributo riconosciuto, il codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tengono le sedute di psicoterapia. È bene ricordare che il contributo e il codice univoco devono essere utilizzati entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda in quanto superato tale termine il codice univoco verrà annullato.