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Dal 1°gennaio 2024 scatta la trasmissione trimestrale dei dati anti-frode Iva da parte dei Prestatori di servizi di pagamento operanti in Italia



22 novembre 2023 – Ora 19:00

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I prestatori di servizi di pagamento operanti in Italia sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari di pagamenti transfrontalieri ai sensi della direttiva Ue n. 2020/284. 

L’Italia, con il decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023, ha recepito le indicazioni del Consiglio Ue che sono state inserite nel Dpr n. 633/1972. Si tratta di misure che si prefiggono la volontà di rafforzare la cooperazione amministrativa contro le frodi in materia di Iva. 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023 si intende regolare la comunicazione al fisco, con lo scopo di trasmettere successivamente al Central electronic system of payment information (Cesop) le informazioni che saranno archiviate per finalità di consultazione da parte dei funzionari Eurofisc ovvero della rete europea contro le frodi transfrontaliere sull’Iva. Eurofisc è composta da funzionari nazionali e si basa su un meccanismo multilaterale di allarme che prevede scambio dati e coordinamenti dei paesi coinvolti. 

Per gran parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nel territorio dell’Unione i pagamenti avvengono tramite prestatori di servizi di pagamento che detengono informazioni specifiche le quali consentono di identificare il destinatario o il beneficiario dei pagamenti oltre alle informazioni concernenti importo, data e Paese di origine del pagamento. 

Queste informazioni sono essenziali per gli Stati perché consentono di effettuare verifiche sull’esistenza dei debiti in materia di Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi avvenute nel rispettivo territorio. Proprio al fine di potenziare il contrasto alle frodi Iva è stato previsto che i prestatori di servizi di pagamento debbano conservare la documentazione relativa ai pagamenti e mettano a disposizione le informazioni citate alle rispettive Amministrazioni fiscali. A quest’ultime spetterà, poi, il compito di trasmettere le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazione sui pagamenti (Cesop) che dovrà archiviare, analizzare e aggregare, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di Iva sui pagamenti trasmessi dagli Stati membri. 

Il Cesop, dunque, potrà fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati nei Paesi membri e i risultati di specifiche analisi delle informazioni saranno condivisi con gli esperti sulle frodi Iva di ciascuna Amministrazione fiscale. 

Il provvedimento evidenzia che dal prossimo 1° gennaio i Prestatori di servizi di pagamento situati in Italia dovranno effettuare la trasmissione dei dati che ha cadenza trimestrale. Il termine ultimo per la comunicazione è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni. L’obbligo di comunicazione scatta se nel corso di un trimestre civile un Prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

Obbligati alla comunicazione sono i Prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante. 

Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno della Ue, secondo quanto risulta dal BIC, l’obbligo di comunicazione si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante. 

Per la trasmissione va utilizzato il Sistema di Interscambio Dati organizzati in file. I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi di trasmissione, devono accreditarsi al SID. Per la trasmissione dei dati gli stessi soggetti hanno la possibilità di avvalersi di prestatori di servizi di pagamento già obbligati alla comunicazione.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file. 

A seguito di controlli è possibile scartare i file. In questo caso i dati contenuti nel file sono considerati non trasmessi. La presenza di errori o omissioni autorizza i soggetti obbligati a trasmettere una comunicazione di cancellazione che elimina tutti i dati già trasmessi relativi al trimestre. Possibile anche rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il trimestre e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica.