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Dal 20 novembre le istanze telematiche per convertire la super Ace in credito d’imposta



21 novembre 2021 – Ore 10:35
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Dal 20 novembre 2021 è possibile presentare l’istanza telematica per convertire in credito d’imposta la super Ace al 15%. Fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace utilizzando il software per la compilazione e il software per il controllo rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

Gli interessati devono utilizzare il modello dell’Agenzia approvato con il provvedimento del 17 settembre scorso che ha stabilito i termini e le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché il relativo contenuto e le modalità attuative per la cessione del credito.

Chi si avvale di questa opzione ed invia la Comunicazione ACE, esclusivamente con modalità telematiche, dovrà attendere la ricevuta di presa in carico entro 5 giorni dall’Amministrazione finanziaria ed, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la conferma (o il diniego) del riconoscimento del credito. Ottenuto il riconoscimento è possibile compensare il credito d’imposta, senza limiti di importo, tramite il modello F24. In alternativa il beneficiario può chiederlo a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato oppure ha la possibilità di cederlo ad altri soggetti.

Abbiamo già detto che la Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo ‘Data fine periodo d’imposta’ del modello.

In ogni domanda è possibile inserire uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori e distinte Comunicazioni ACE. Qualora si riscontrassero errori nell’istanza inviata è possibile rettificarla inviando una nuova Comunicazione ACE che sostituisce integralmente quella precedente. Restano validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della domanda oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla predetta Comunicazione ACE e quello risultante dalla nuova rettificativa.

Ad introdurre l’Ace innovativa è stato il decreto legge Sostegni-bis che all’articolo 19 ha previsto, per l’anno 2021, la possibilità di fruire alternativamente della deduzione del rendimento nozionale tramite il riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dell’articolo citato stabilisce, precisamente, che per le variazioni in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l’aliquota percentuale del coefficiente da utilizzare per determinare la deduzione Ace sale dall’1,3% al 15%. La misura è stata pensata per sostenere le attività produttive provate dalla crisi economica scatenata dall’emergenza sanitaria.

Il bonus al 15% trova applicazione fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Gli incrementi di patrimonio devono essere realizzati nel 2021 e vanno considerati al netto di decrementi per rimborso o distribuzione ai soci. La deduzione del rendimento nozionale può essere fruita, oltre che mediante deduzione dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi, tramite riconoscimento di un credito d’imposta da compensare in F24 o da chiedere a rimborso o, ancora, da cedere a terzi.

La conversione in credito d’imposta si effettua moltiplicando la deduzione da super Ace per l’aliquota del 24% (soggetti Ires) oppure per le percentuali dell’Irpef a scaglioni (società di persone e imprese individuali).

L’opzione per la conversione e l’utilizzo del tax credit possono avvenire anche prima della presentazione del modello Redditi 2022 in cui verrà evidenziata la deduzione, comunicandola alle Entrate. È bene, tuttavia, valutare attentamente la conversione anticipata perché permangono delle criticità sul funzionamento dell’agevolazione. Ci si chiede, ad esempio, se le riduzioni e sterilizzazioni devono riguardare la super Ace o la base ordinaria.

Gli interessati a sfruttare la super Ace devono, entro il 31 dicembre, se ancora non hanno raggiunto il limite di 5 milioni di euro, effettuare e versare aumenti di capitale. Per quest’anno, eccezionalmente, i conferimenti dei soci non devono essere ragguagliati in base alla data di versamento; significa che anche se effettuato a fine anno, l’apporto 2021 si quantifica per intero ai fini del calcolo del 15%.

Chi si affretterà a presentare la comunicazione telematica di conversione della super Ace in credito d’imposta potrà utilizzarlo per il versamento dell’acconto Iva del 27 dicembre.

Ugo Cacaci