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Dal 20 novembre l’invio della Comunicazione Ace al 15% per la fruizione del credito d’imposta



19 settembre 2021 – Ore 10:30
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 settembre 2021, ha definito il contenuto nonché le modalità ed i termini di presentazione della Comunicazione Ace per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto legge Sostegni-bis. Oggetto del provvedimento anche le modalità attuative per la cessione del tax credit.
Come di consueto, al modello sono affiancate le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni.

Il decreto citato convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2021 ha previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di trasformare in credito d’imposta la c.d. ‘super-Ace’ 2021. Si tratta di una misura transitoria, limitata all’anno fiscale 2021, che potenzia l’Aiuto alla Crescita economica. Infatti dall’aliquota ordinaria dell’1,3% per gli incrementi di capitale si passa al 15% che, tuttavia, non interessa l’intera base imponibile Ace ma solo la variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020. Ad usufruire del nuovo coefficiente sono gli incrementi fino al limite di 5 milioni di euro. Per i consolidamenti fino al 31 dicembre 2020 continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria come pure per quelli datati 2021 che superano la soglia espressa.

Scopo dell’Ace è stimolare il rafforzamento patrimoniale delle imprese con capitale proprio attraverso la detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto. Il rafforzamento patrimoniale va di pari passo con la ‘cronica’ esigenza di liquidità delle imprese, soprattutto di quelle già esposte finanziariamente. Per queste il legislatore ha previsto la possibilità di trasformare il beneficio fiscale in un credito di imposta immediatamente disponibile ed utilizzabile. Rispetto alla versione disciplinata dal decreto legge n. 201/2011 l’Ace innovativa del Dl n. 73/2021 intende soccorrere le attività produttive fortemente provate dall’emergenza pandemica.

Le società, gli enti commerciali nonché le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge Sostegni-bis possono fruire dell’Ace potenziata come deduzione dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022 oppure mediante trasformazione in credito d’imposta che può avvenire anche in corso d’anno al verificarsi dell’incremento patrimoniale rilevante. Per il 2021 i conferimenti si considerano per intero, a prescindere dalla data di compimento.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta possono farlo dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare a riserva l’utile di esercizio.

La Comunicazione Ace è inviata online dal beneficiario o dal soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inviato il modello, entro 5 giorni, alla società viene trasmessa una ricevuta che ne attesta la presa in carica o lo scarto, opportunamente motivato. Il provvedimento ha previsto che la Comunicazione potrà essere inviata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022 ovvero, fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Nel modello va riportato l’importo della base Ace di ciascun periodo d’imposta. Occorre sommare gli elementi positivi con quelli negativi, tenendo conto anche delle sterilizzazioni dovute ad operazioni infragruppo che riducono la base imponibile. Il risultato ottenuto va raffrontato con il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio comprensivo dell’utile o della perdita.

Il modulo può essere inviato con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni Ace distinte che non devono necessariamente riportare gli incrementi indicati nei modelli già inviati.

Con la Comunicazione Ace è possibile rettificare un modello già inviato al fine di sostituirlo integralmente. Restano in ogni caso validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della Comunicazione Ace oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla predetta Comunicazione Ace e quello, invece, della Comunicazione rettificativa.

L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione del modello, comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Se lo stesso supera l’importo di 150 mila euro è necessario procedere alle verifiche antimafia. Il contribuente ha la possibilità di utilizzare il tax credit in compensazione, senza limiti di importo, tramite il mod. F24, di chiederlo a rimborso nella dichiarazione dei redditi o, in alternativa, di cederlo ad altri soggetti secondo le modalità previste dal provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

Ugo Cacaci