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Dal 2024 contributi, sotto forma di credito d’imposta, per le residenze universitarie – Importi in base alle cifre versate per l’Imu



22 febbraio 2023 – Ore 20:15

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Via libera al contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’housing universitario.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 39 dello scorso 16 febbraio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1439 del 29 dicembre 2022.  

Contiene la procedura di concessione e fruizione del contributo per le residenze universitarie introdotto dal decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022 ovvero dal decreto legge Aiuti-ter. 

Soggetti beneficiari sono le imprese, gli operatori economici ed i soggetti privati che risultino assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse stanziate dallo Stato per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. 

Per l’anno 2024 le risorse finanziarie a disposizione ammontano a 5 milioni di euro.

Ciascun soggetto beneficiario può usufruire di un importo massimo pari alla cifra versata per ciascun anno d’imposta a titolo di Imu a decorrere dal 2024 in poi, relativamente ad immobili destinati ad alloggio o a residenza di studenti ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 388/2000. 

I fondi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’importo del bonus assegnato ed utilizzato non può superare la somma riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, pena lo scarto del modello F24. 

Per accedere al contributo è necessario presentare un’istanza che contenga: gli elementi identificativi del soggetto beneficiario; l’importo dell’Imu versata in acconto e a saldo; l’ammontare del credito d’imposta richiesto. I destinatari, a decorrere dal 2024, sono tenuti a comunicare annualmente, entro venti giorni dal versamento a saldo dell’Imu, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento di acconto e saldo. 

Con apposita circolare il Ministero indicherà le modalità operative di comunicazione e trasmissione della documentazione da allegare. Inviate le istanze, verificato il rispetto dei requisiti di legge, il Miur emanerà il decreto con l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta ed i relativi importi. Ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti. 

Gli interessati devono prestare particolare attenzione perché il contributo sarà riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

Il rispetto dei requisiti e degli obblighi da parte dei beneficiari del credito d’imposta sarà verificato, con controlli a campione, da parte del Ministero che accerterà la gestione finanziaria della misura agevolativa e si adopererà al fine di individuare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta. L’accertata indebita fruizione comporterà il recupero del relativo importo, maggiorato di sanzioni e interessi. 

La revoca del credito d’imposta non è limitata ai casi di insussistenza dei requisiti soggettivi od oggettivi o nei casi in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri. Si procederà all’annullamento anche in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. 

Il riscontro di fruizioni indebite del credito d’imposta obbligherà l’Amministrazione finanziaria ad inviare una comunicazione telematica al Miur che, effettuati i controlli di propria competenza, provvederà al recupero degli importi. Sempre ai fini dei controlli l’Agenzia trasmetterà al Miur l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il bonus in compensazione, con i relativi importi. 

Ai fini dell’attività di controllo, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ovvero entro il 16 maggio 2023, il Miur e l’Agenzia delle Entrate dovranno concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle variazioni eventualmente intervenute di importi del credito d’imposta a seguito di revoca o rideterminazione anche in relazione agli adempimenti del Pnrr. 

L’articolo 8 del decreto in parola ricorda che il credito d’imposta per l’housing universitario non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

Ugo Cacaci

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