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Dal 5 luglio le domande per i contributi a fondo perduto alternativo



04 luglio 2021 – ore 10:25
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Dal 5 luglio e fino al 2 settembre prossimo è possibile presentare le domande per il contributo a fondo perduto alternativo. A stabilirne le istruzioni ed a rendere disponibile il modello è il provvedimento n. 175776 del 2 luglio scorso del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Ci riferiamo al secondo filone di aiuti per i titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia previsto dal decreto legge Sostegni-bis e dedicato alle attività stagionali. Questo contributo è alternativo a quello ‘automatico’ dello stesso decreto per il quale l’Agenzia delle Entrate provvede mediante un’erogazione sistematica, direttamente sull’Iban dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

In realtà, volendo essere precisi, per l’invio delle istanze, in modalità elettronica, ci sono due date da ricordare. La prima, quella anticipata del 5 luglio, è relativa all’apertura del servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate. La seconda, scatta dal 7 luglio, per coloro che utilizzano i canali telematici Fisconline o Entratel.

La presentazione delle domande metterà alla prova contribuenti e consulenti. L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali è composta da 5 pagine di cui le prime due del quadro A sono dedicate all’elenco degli aiuti di Stato ricevuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sarà necessario, pertanto, compilare le nuove sezioni dedicate ai limiti per il riconoscimento degli aiuti di Stato finalizzate a verificare il mancato superamento delle soglie massime d’accesso nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’. Oltre al quadro A l’istanza presenta il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.

La compilazione si presenta complessa proprio per la necessità di rispettare i limiti del Temporary framework. Sarà necessario autocertificare tutti gli aiuti di Stato percepiti in conseguenza dell’emergenza sanitaria al fine di verificare, come detto, il mancato superamento delle soglie massime previste. Va da sé che la falsa autocertificazione ha rilevanza penale, quindi nella compilazione si dovrà prestare particolare attenzione ai limiti di aiuti delle sezioni 3.1 o della sezione 3.2 per gli aiuti calcolati sui costi fissi delle imprese.

Qualora dai calcoli dovesse emergere il superamento di uno dei due limiti indicati dal piano di aiuti, nella domanda andrà indicato l’importo del contributo a fondo perduto ricalcolato, nel rispetto dei tetti imposti da Bruxelles.

Il contribuente che abbia già superato il limite massimo per gli aiuti di Stato non potrà presentare domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.

È cosa nota che il sussidio è alternativo al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-bis ‘automatico’ ossia all’aiuto erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate con un importo pari a quello ricevuto in base al decreto legge Sostegni (Dl n. 41/2021) ottenuto da coloro che ne hanno fatto richiesta.

Occorre ricordare che il contributo del decreto Sostegni-bis per i titolari di partita Iva spetta ai soggetti che nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto abbiano maturato ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro. Si ha diritto al contributo se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1°aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per le due tipologie di destinatari dei contributi a fondo perduto, ‘automatici’ o ‘ alternativo’, cambiano le percentuali di aiuti spettanti: per chi ha già beneficiato dei precedenti sostegni, queste vanno dal 60 al 20%; per gli esclusi, si va dal 90 al 30%.

Non beneficiano del sussidio coloro che al 26 maggio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, non avevano la partita Iva attiva, come pure gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Possono goderne, invece, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita Iva tra il 1°aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

L’importo del contributo riconosciuto non può comunque superare i 150 mila euro.

In caso di errore è possibile, entro il 2 settembre, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella trasmessa in precedenza. L’ultima domanda inviata sostituisce tutte quelle precedenti per le quali non è stato ancora eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Alla presentazione dell’istanza viene rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico. Seguono i controlli sulle informazioni contenute e il superamento degli stessi aprirà le porte al mandato di pagamento del contributo. In caso contrario l’Amministrazione finanziaria comunica lo scarto dell’istanza motivandone le ragioni.

Ai controlli che precedono l’erogazione del contributo finalizzati a verificare l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, seguono quelli successivi che tengono conto anche dei dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici come pure delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché i dati delle dichiarazioni Iva. Qualora da queste verifiche dovesse emergere la non spettanza, in tutto o in parte, del contributo, l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero, irrogando sanzioni ed interessi di legge. Come già anticipato, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-bis c.p. ‘Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato’.

Per le verifiche sulla correttezza del contributo erogato l’Amministrazione finanziaria si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza che analizzerà i dati delle istanze pervenute anche in considerazione delle procedure semplificate preferite per far fronte alla situazione emergenziale.

Ugo Cacaci