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Ddl delega fiscale: le novità su Irap, Catasto, addizionali comunali e regionali all’Irpef, Codici tributari



17 ottobre 2021 – Ore 16:30
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Come già evidenziato nel precedente articolo, il Consiglio dei ministri, lo scorso 5 ottobre, ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale.

Abbiamo avuto modo di descrivere le direttrici dell’Esecutivo sulla prima parte del disegno di legge delega. Ora ci concentreremo sugli articoli da 6 a 10, ovvero sul graduale superamento dell’Irap, sulla revisione del Catasto e delle imposte locali, ovvero delle addizionali comunali e regionali all’Irpef, e sul riordino della codificazione in materia tributaria. L’ultimo articolo è dedicato alle disposizioni finanziarie.

L’articolo 6 del Ddl delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per attuare un graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). In ogni caso gli interventi normativi dovranno garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario.

La riforma del Catasto vanta innumerevoli tentativi, tutti falliti miseramente. L’ultima riforma degli estimi catastali risale al 1989; ora il premier Draghi sembra veramente intenzionato a porre mano ad una revisione che, tuttavia, non farà sentire i suoi effetti prima di cinque anni.

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito l’approvazione del disegno di legge delega il presidente del Consiglio ha rassicurato tutti, affermando che la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale non determinerà aumenti né riduzioni di imposte su immobili e fabbricati. Gli italiani, almeno per ora, continueranno a pagare gli stessi importi.

Con la riforma il Governo intende prevedere nuovi strumenti al fine di individuare e controllare le consistenze di terreni e fabbricati. All’individuazione segue, ovviamente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto né la relativa destinazione d’uso. Nel mirino anche i terreni edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi. A tal fine saranno predisposti incentivi e forme di valorizzazione per le attività di accertamento svolte dalle amministrazioni comunali in quest’ambito.

La delega invita il Governo a prevedere strumenti che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l’Agenzia delle Entrate e gli uffici comunali, nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.

A decorrere dal 1°gennaio 2026, inoltre, a ciascuna unità immobiliare presente nel territorio nazionale dovranno essere attribuiti, oltre alla rendita catastale, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori di mercato. Andranno previsti anche meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane che, in ogni caso, non potranno superare il valore di mercato.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico andranno previste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei gravosi costi di manutenzione e conservazione, nonché dei vincoli legislativi che gravano su di essi in materia di restauro, destinazione, utilizzo e circolazione giuridica.

L’articolo 8 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef. In realtà il testo parla esplicitamente di una sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef la cui aliquota di base potrà essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione dovrà avvenire ad invarianza di gettito, pertanto, la nuova aliquota di base della sovraimposta dovrà consentire alle Regioni di ottenere analogo gettito garantito dall’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef stabilita dalla legge statale.

Dunque, andrà previsto, per i Comuni che applicano l’addizionale all’Irpef, la facoltà di sostituirla con una sovraimposta sull’Irpef. Tale possibilità dovrà però garantire alle amministrazioni locali un gettito corrispondente a quello generato dall’applicazione dell’aliquota media dell’addizionale all’Irpef.

I decreti legislativi attuativi della delega dovranno inoltre prevedere la revisione dell’attuale riparto tra Stato e Comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati ad uso produttivo, appartenenti al gruppo catastale ‘D’. Dunque, l’intero importo dell’imposta municipale unica (Imu) sarà destinato alle casse comunali competenti. Questa modifica dovrà avvenire senza oneri a carico dello Stato. Eventuali variazioni di gettito dovranno, pertanto, essere compensate attraverso la modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

Approvata la riforma fiscale il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi per apportare chiarezza al diritto tributario, all’accertamento, alle sanzioni e, in generale, alla giustizia tributaria. Sarà necessario attenersi ai seguenti criteri direttivi:

    1. organizzare le disposizioni per settori omogenei, intervenendo con aggiornamenti dei codici o testi unici già esistenti;
    2. coordinare le disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento della normativa europea, apportando le necessarie modifiche per garantire o migliorare la coerenza giuridica della normativa;
    3. assicurare l’unicità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa ad ogni settore;
    4. aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello della Ue;
    5. indicare esplicitamente le norme da abrogare.
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L’ultimo articolo, il decimo, stabilisce che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, per il compimento della riforma fiscale, mette a disposizione 2 miliardi di euro per l’anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023. Qualora uno o più decreti legislativi, attuativi della riforma, dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, la loro approvazione potrà avvenire dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti contenenti la necessaria copertura finanziaria. Sarà possibile, in alternativa, compensare con le risorse finanziarie derivanti da altri decreti legislativi attuativi della delega, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

Ugo Cacaci