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Decade dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina la vendita infra-quinquennale del fondo a favore di altro coltivatore diretto



La società che, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, procede alla rivendita dei fondi a favore di altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, decade dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina. Solo la rivendita al coniuge, al parente entro il terzo grado o affine entro il secondo non è causa di decadenza. 

4 aprile 2025 – Ore 18:54

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Decade dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina la società che, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, procede alla rivendita dei fondi a favore di altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. 

È il chiarimento, in sintesi, fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 86/2025 formulato da una società iscritta nel registro delle imprese agricole. La stessa precisa di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194. 

A causa degli alti costi di gestione la società istante intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione. Nel quesito formulato chiede se la rivendita possa determinare la decadenza dall’agevolazione fruita. 

Il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2019 n. 25 ha previsto agevolazioni per la piccola proprietà contadina per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Tali figure decadono dall’agevolazione se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, decidono di vendere i terreni o cessano di coltivarli o di condurli direttamente. 

Non decade dai benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolato vende il fondo o lo concede in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo. 

Quella contemplata dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 essendo una norma che prevede una agevolazione tributaria, non può essere oggetto di interpretazione estensiva, anzi, al contrario rientra tra le agevolazioni ‘di carattere eccezionale che esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione’. Ai fini della decadenza dalla agevolazione, ciò che rileva è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta. Al legislatore non interessano, infatti, le ragioni per le quali il beneficiario decide per la vendita dei fondi. 

La norma chiaramente espone che l’unica condizione di non decadenza dall’agevolazione è l’alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile. 

Dunque, la decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina non può venire meno per il fatto che la rivendita infra-quinquennale avvenga a favore di altro soggetto avente diritto, se quest’ultimo è diverso da uno dei soggetti contemplati dalla norma. 

L’Agenzia delle Entrate, alla luce del quadro normativo espresso, ritiene che nel caso sottoposto la vendita dei fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, esercente l’attività di imprenditore agricolo, comporta la decadenza dall’agevolazione fruita dalla società istante.