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Decreto Agosto: contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici ad alta vocazione turistica



19 aprile 2021 – ore 18:06
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L’articolo 59 del decreto legge Agosto (D.L. n. 104/2020 convertito nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020) ha introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane ad alta densità turistica straniera.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi realizzati nelle zone A dei comuni, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare dei fatturati e dei corrispettivi realizzati a giugno del 2019.

Per determinare il contributo è necessario applicare una percentuale, variabile dal 15 al 5% in funzione dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno 2020 e i corrispondenti fatturato/corrispettivi di giugno 2019.
Detto contributo non può comunque essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per le società.

Nella risposta n. 264 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una contribuente che dichiara di svolgere l’attività di guida turistica. La stessa chiede delucidazioni in merito al corretto significato del termine ‘impresa’ al fine di sapere se possa fruire del contributo in parola. Alla luce della ‘Guida alla definizione di PMI’ della Commissione Europea l’istante si augura che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, individua l’ambito soggettivo facendo riferimento alle disposizioni emanate dal legislatore nazionale ossia al Codice civile e, nello specifico, all’articolo 2082 c.c. che definisce imprenditore ‘ chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi’.
In base all’articolo 2222 c.c., invece, è lavoratore autonomo colui che ‘si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente’.

L’attività di guida turistica è disciplinata dall’articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e, in particolare, dal DM 11 dicembre 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. Tale attività, precisa l’Agenzia, ‘si concretizza in prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale e i relativi compensi rappresentano prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non riconducibili nella sfera di attività commerciali o ausiliari delle stesse’.

Tenuto conto di quanto riportato nella Relazione Tecnica al decreto Agosto che esclude i professionisti dal contributo in esame, poiché l’articolo 59, al primo comma, riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti ‘esercenti attività di impresa’, essendo l’istante un lavoratore autonomo o un libero professionista, in quanto guida turistica, non può beneficiare del contributo in parola e qualora ne avesse indebitamente percepito è tenuto a regolarizzare la propria posizione.

In ogni caso l’Amministrazione finanziaria segnala che per il settore turistico il decreto Rilancio ha previsto delle risorse da assegnare anche alle guide e agli accompagnatori turistici.

Ugo Cacaci