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Decreto Aiuti-quater: modifiche al Superbonus



20 novembre 2022 – Ore 18:30

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L’articolo 9 del decreto legge 18 novembre 2022 n. 176, meglio noto come decreto Aiuti-quater, modifica gli incentivi per l’efficientamento energetico e introduce la possibilità per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 ottobre e non ancora utilizzati, di fruirli in dieci rate annuali di pari importo.

Il decreto in parola corregge l’articolo 119 del decreto Rilancio e riduce dal 110% al 90% le detrazioni per i lavori avviati dal 1°gennaio 2023 su unità immobiliari di persone fisiche. Questo, a condizione che il contribuente sia proprietario dell’unità immobiliare o vanti un diritto reale di godimento sulla stessa e che abbia un reddito non superiore a 15 mila euro. 

Come anticipato, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre scorso e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non sarà possibile chiederne il rimborso. 

Il Superbonus resta con la maxi aliquota del 110%, ma fino al 31 marzo 2023, per le villette unifamiliari di persone fisiche che al 30 settembre 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati su unità unifamiliari, il richiedente la detrazione deve dimostrare di essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento. Sempre a favore delle persone fisiche il decreto Aiuti-quater ha disposto che per gli interventi posti in essere nell’intero 2023 potranno beneficiare dell’aliquota ridotta al 90%, a patto che l’immobile oggetto dei lavori costituisca ‘prima casa’ e che vantino un reddito non superiore a 15 mila euro. 

In merito a tale calcolo, si fa riferimento al quoziente familiare. È necessario sommare i redditi complessivi, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, del richiedente, del coniuge (coniugato o convivente se presente nel suo nucleo familiare) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari ad 1, in caso di singolo richiedente. Se oltre al richiedente è presente il coniuge o il convivente si aggiunge 1; in presenza di un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari a carico 1; con tre o più familiari a carico si aggiunge 2. A tal fine, comunque, si rimanda all’Allegato 1 del decreto. 

Confermata, parimenti, l’aliquota del 110% per gli interventi effettuati dalle Onlus sulle strutture socio-sanitarie (fino al 31 dicembre 2025) e per la ricostruzione delle unità immobiliari che ricadono all’interno del cratere sismico. 

 Finora abbiamo visto come cambia il Superbonus per le unità immobiliari delle persone fisiche; è bene, tuttavia soffermarsi anche sugli interventi che interessano i condomìni e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il decreto prevede una rimodulazione dell’incentivo che, a partire dalle spese sostenute dal 1°gennaio 2023, diminuirà al 90%, per scendere poi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. 

Questa modifica, tuttavia, non riguarderà chi, entro il 25 novembre prossimo, presenterà la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero la Cilas e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. 

Ugualmente, la nuova disposizione non si applica ai lavori comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Ugo Cacaci