Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Decreto fiscale: misure urgenti in materia fiscale e del lavoro



19 ottobre 2021 – Ore 22:00
tempo di lettura: 04′ 45″

Il Consiglio dei ministri, lo scorso 15 ottobre, ha approvato un decreto legge che contiene ‘misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili’.
Il provvedimento accoglie misure sul fronte fiscale, al fine di tutelare i contribuenti in difficoltà col pagamento delle cartelle relative alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio. Sul versante del lavoro e più precisamente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Esecutivo ha approvato misure più severe nei confronti delle imprese che utilizzano lavoratori in nero e che non rispettano le misure di prevenzione.

Il decreto modifica, infatti, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e riduce dal 20% al 10% la soglia di personale ‘in nero’ presente in azienda per adottare il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale. Sparisce, poi, la recidiva per l’inasprimento delle misure sanzionatorie che scatteranno subito davanti a gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza.

Sempre sul fronte lavoro la nuova disciplina prevede, inoltre, che all’impresa destinataria del provvedimento cautelare è fatto divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Al tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), al Ministro delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

Come già anticipato l’accertamento di gravi violazioni in materia di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori comporta l’immediata sospensione dell’attività senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni individuate dal decreto. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Al fine di riprendere la normale attività produttiva il datore di lavoro non dovrà limitarsi a ripristinare le regolari condizioni di lavoro e a rimuovere, se del caso, le conseguenze pericolose delle violazioni perpetrate, ma sarà tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile, a seconda della violazione accertata. Nello specifico, per il lavoro irregolare, andrà corrisposta una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e, pari a 5 mila euro qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari. L’importo aggiuntivo è in ogni caso raddoppiato se negli ultimi cinque anni, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Inoltre, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Tornando alle misure in materia fiscale, il decreto prevede all’articolo 1 la ‘riammessione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio’. In particolare viene disposto il differimento delle rate da corrispondere a decorrere dal 2020. Entro la fine del mese di novembre sarà possibile, infatti, versare gli importi scaduti nell’anno 2020 e quelli che andavano corrisposti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate.

Relativamente alle cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021 dall’agente della riscossione, il termine per l’adempimento spontaneo sale da 60 a 150 giorni. Dunque per cinque mesi non saranno dovuti gli interessi di mora e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà agire per recuperare il debito.

L’articolo 3 disciplina l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non corrisposte, determina la decadenza dal piano di rateizzazione in essere. I debitori decaduti da piani di dilazione in corso alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese, ai sensi dell’art. 68 del decreto legge ‘Cura Italia’, è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione a tali piani del nuovo e più esteso numero di rate prima della decadenza.

Il terzo comma dell’articolo 3 interviene in merito ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020. Il decreto chiarisce che: restano validi i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1°ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto; inoltre, restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani, gli interessi di mora corrisposti come pure le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il decreto interviene anche per modificare la disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo. I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta in parola, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo i soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevanti ai fini del credito d’imposta. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviarne richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui viene presentata la richiesta. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanare entro il 31 maggio 2022, definirà il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può avvenire in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro lo stesso 16 dicembre, mentre le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Chi opta per il pagamento rateale dovrà corrispondere gli interessi calcolati al tasso legale, a partire dal 17 dicembre 2022. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza possibilità di avvalersi della procedura di compensazione.

Ugo Cacaci