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Decreto legge ‘Aiuti’: fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina



25 luglio 2022 – Ore 17:40
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L’articolo 18 del decreto legge ‘Aiuti’, convertito nella legge n. 91/2022, presenta, per l’anno 2022, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro, finalizzato a far fronte, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla guerra in Ucraina.

Il conflitto ha determinato, purtroppo, perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Destinatarie del fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano precisi requisiti. Innanzitutto negli ultimi due anni devono aver realizzato operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale. Inoltre, nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1°gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021. Sempre tra i requisiti è previsto che i destinatari del fondo abbiano subìto nel corso del trimestre precedente la data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022 (ovvero il 18 maggio 2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.

Le risorse del fondo anzidetto sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio scorso e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  2. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  3. per le imprese costituite dal 1°gennaio 2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

I contributi, che non possono comunque superare l’importo di 400 mila euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante ‘Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina’.

È escluso il cumulo dei fondi in parola con i benefici a favore delle imprese esportatrici, di cui all’articolo 29 del presente decreto.

Il Mise, con un decreto, ha definito le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine per la presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al 60° giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet del ministero dello Sviluppo economico. Sempre il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti ha definito le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Nel caso in cui i 130 milioni di euro stanziati non siano sufficienti a soddisfare le domande presentate, il Mise provvederà a ridurre in misura proporzionale il contributo.

Ugo Cacaci