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Decreto legge n. 167/2024 – Nuova finestra per il concordato fiscale ed estensione della platea per il bonus Natale



Fino al 12 dicembre 2024 i contribuenti ISA che non hanno aderito al concordato preventivo biennale possono avvalersi della nuova finestra prevista dal Governo. Il decreto legge n. 167/2024 che dispone la proroga contiene anche l’estensione della platea dei soggetti beneficiari dell’una tantum di 100 euro prevista a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

18 novembre 2024 – Ore 17:00
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Il decreto legge 14 novembre 2024 n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre scorso, ha riaperto i termini di adesione al concordato preventivo biennale ed ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus Natale ai lavoratori dipendenti. Sempre il decreto n. 167 ha previsto disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

Chi ha validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non ha aderito al concordato fiscale, può approfittare di questa nuova finestra che si chiuderà il prossimo 12 dicembre. Per l’adesione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione integrativa. Non è possibile esercitare questa opzione se nella predetta dichiarazione integrativa vengono indicati un minore imponibile o, comunque, un minor debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la scadenza del 31 ottobre 2024.

Con l’istituto del concordato preventivo biennale i contribuenti ISA hanno la possibilità di concordare, preventivamente, i redditi e il valore della produzione netta da assoggettare ad imposta nel biennio successivo, ovvero per chi effettua la scelta in questo periodo d’imposta per il 2024 e il 2025. La riapertura dei termini decisa dal Governo va nella direzione di concedere una nuova chance ai contribuenti soggetti agli ISA che non hanno aderito entro i termini, pur in presenza dei prescritti requisiti. Questa nuova opportunità, inoltre, va incontro alle richieste di proroga formulate dai professionisti e dalle associazioni sindacali di categoria.

I contribuenti che si avvarranno di questa proroga potranno aderire al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 2-quater del decreto legge n. 113/2024. Con questo istituto si potranno versare le imposte sul reddito e l’Irap riferite ai periodi d’imposta dal 2018 al 2022, ancora accertabili. L’opzione, valida anche per una sola annualità compresa nell’intervallo indicato, potrà essere esercitata anche da coloro che, per uno o più dei medesimi periodi d’imposta, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il versamento con il modello F24 della prima o unica rata delle imposte sostitutive Irpef/Ires ed Irap deve avvenire entro il 31 marzo 2025.

L’articolo 2 del decreto legge n. 167/2024 rubricato ‘Benefici per i lavoratori dipendenti’ estende la platea dei beneficiari del Bonus Natale. Ci riferiamo all’indennità, una tantum, di 100 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sarà riconosciuta nella tredicesima mensilità.

La nuova formulazione della norma, disposta al comma 1, lettera b-bis dispone che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Ha diritto al bonus il lavoratore dipendente con almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio. Rispetto alla precedente formulazione della norma viene meno il requisito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Restano gli altri requisiti, ovvero la soglia di reddito non superiore a 28 mila euro annui e la capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Cambia il comma 4. Infatti mentre in precedenza si richiedeva di riportare nella domanda il codice fiscale del coniuge e del figlio o dei figli, ora il decreto precisa che il codice fiscale da inserire nella istanza da presentare al datore di lavoro è quello del coniuge o del convivente e dei figli.

Diversamente da quanto previsto per altri aiuti, il bonus Natale prende in considerazione il reddito e non l’ISEE. In caso di nuclei con due coniugi con reddito da lavoro dipendente, è possibile ottenere l’indennità una sola volta.

Come anticipato, per ottenere il contributo il lavoratore/la lavoratrice dipendente deve presentare apposita richiesta al proprio datore di lavoro. In sostanza, con un’autocertificazione si attesta il possesso dei requisiti di legge. Nella domanda vanno riportati i codici fiscali dei soggetti fiscalmente a carico. Il datore di lavoro riconoscerà l’importo in parola nella busta paga insieme con la tredicesima e recupererà le somme versate sotto forma di credito, da usare in compensazione. L’importo massimo di 100 euro, va calcolato in base ai giorni di lavoro. Ai fini del computo non incide la differenza tra contratto a tempo indeterminato o determinato o lo svolgimento di una prestazione full-time o part-time.

L’articolo 3 dispone che le risorse finanziarie disponibili, per l’anno 2024 ammontano a 44 milioni di euro, da destinare alla gestione delle emergenze, ovvero per le finalità di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile.