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Decreto Ristori-quater: misure per le imprese, il lavoro, l’economia e per contrastare l’emergenza



Il decreto legge Ristori-quater all’articolo 9 prevede per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica, una nuova indennità di 1.000 euro. La medesima indennità viene riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso le analoghe imprese che causa Covid-19 hanno cessato il rapporto di lavoro.
Analoga indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che per l’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Tra loro si annoverano: i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate; lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti in altre forme previdenziali obbligatorie titolari di contratti autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività non superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva.
L’indennità una tantum di 1.000 euro è riconosciuta anche agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti. La domanda per avvalersi di queste indennità va presentata all’Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite il modello predisposto dal medesimo Istituto.

Si estende la platea delle attività oggetto di contributi a fondo perduto con l’ingresso di nuove categorie come gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Viene incrementato di 92 milioni di euro, per l’anno 2020, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.
Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute Spa un’indennità pari a 800 euro per i lavoratori del settore sportivo che ha causa dell’emergenza da Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Parliamo dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico. Chi ha già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto legge ‘Cura Italia’ non dovrà presentare alcuna domanda che invece sono tenuti a fare, entro il 7 dicembre 2020, coloro che in precedenza non avevano presentato istanza.

L’articolo 12 del decreto legge n. 157/2020 contiene misure urgenti a favore dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione. Il fondo di parte corrente istituito per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo viene incrementato di 90 milioni di euro per il 2021. Per l’anno 2020, invece, si incrementa di 10 milioni di euro la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri tramite autobus scoperti. Viene incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni per il 2021 il fondo per il ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. I ristori ricevuti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non sono rilevanti ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Al fine di favorire l’internazionalizzazione delle imprese si incrementa di 500 milioni di euro, per l’anno 2020, il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Il decreto stanzia 62 milioni di euro per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare (compreso quello medico e paramedico) impegnato nel contrasto dell’epidemia da Covid-19.

A favore delle Regioni a statuto ordinario viene previsto un contributo per l’anno 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.

L’articolo 23 del decreto Ristori-quater istituisce, inoltre, un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza Covid-19, da destinare ai soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registreranno una significativa perdita di fatturato. La dotazione del fondo perequativo ammonta a 5.300 milioni di euro. Scopo del fondo è rendere più uguali le misure fiscali e di ristoro concesse dai vari decreti legge. Chi avrà subìto notevoli perdite di incasso potrà perciò fruire dell’esonero totale o parziale delle somme sospese o prorogate. Spetterà ad un Dpcm individuare i parametri in base ai quali potrà essere disposta la cancellazione totale o parziale del dovuto. Per l’eventuale esonero totale o parziale dei versamenti va verificata la riduzione di fatturato nel periodo previsto. Nel calcolo vanno comprese anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Per i contribuenti destinatari di proroghe e sospensioni concesse dal decreto legge Ristori-quater va considerata la situazione delle Regioni (‘rosse’, ‘arancioni’ o ‘gialle’) alla data del 26 novembre 2020.

a cura di Ugo Cacaci