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Decreto Sostegni-bis: plusvalenze da cessione di partecipazioni – recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali



31 maggio 2021 – ore 19:00
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Come già affermato, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno un triennio, non sono soggette a imposizione. L’esenzione trova applicazione anche alle plusvalenze da cessione di partecipazione al capitale di Pmi innovative.

Le persone fisiche che detengono partecipazioni in Pmi e/o start up innovative per almeno tre anni qualora dalla cessione di tali asset, sempre al termine del periodo indicato, realizzino una plusvalenza, non dovranno corrispondere tasse potendo avvalersi del risparmio d’imposta del 26%.

Non sono soggette a imposizione, parimenti, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di capitali come Spa, Sapa, Srl ma anche di società di persone come Snc e Sas, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Naturalmente l’efficacia delle disposizioni in essere è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La detassazione del capital gain è riservata, tuttavia, alle sole persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Significa che enti non commerciali non esercenti attività d’impresa, società semplici e società estere prive di stabile organizzazione nel territorio nazionale continuano a scontare la tassazione ordinaria sulle plusvalenze.

Il decreto Sostegni-bis all’articolo 18 apporta modifiche all’articolo 26 Dpr n. 633/1972 cambiando condizioni e requisiti per il recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. I termini per l’emissione delle note di credito Iva possono essere anticipati a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale. Le novità si applicano a fallimenti, concordati preventivi e concordati fallimentari avviati successivamente al 26 maggio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Ugo Cacaci

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