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Decreto Sostegni-bis: super Ace al 15% per gli aumenti di capitale – modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi



01 giugno 2021 – ore 18:30
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Per incentivare la patrimonializzazione delle imprese messe a dura prova dalle conseguenze legate alla pandemia, il Governo, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ha introdotto, per il 2021, una super aliquota al 15% per l’aiuto alla crescita economica (Ace), ovvero un rendimento nozionale maggiorato rispetto a quello ordinario dell’1,3%.

È bene subito precisare che questo super beneficio, una tantum, trova applicazione per gli incrementi di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 per le imprese con l’esercizio solare. L’Ace potenziata interessa, dunque, il differenziale incrementale per le variazioni in aumento di patrimonio effettuate nel 2021 fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante l’applicazione dell’aliquota del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio, può essere riconosciuta, alternativamente e in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta che potrà essere fruito, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, già dal giorno successivo a quello della ricapitalizzazione.

L’Ace al 15% è utilizzabile in deduzione dall’imponibile nel modello Redditi 2022 o come credito d’imposta.

Le nuove disposizioni dell’Ace maggiorata e dell’utilizzo immediato in compensazione del credito d’imposta trovano applicazione per le variazioni in aumento di ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il credito d’imposta si calcola applicando al rendimento maggiorato le aliquote Irpef e/o Ires vigenti nel precedente periodo d’imposta 2020. Per determinare la base Ace incrementale del 2021 la norma fa riferimento all’incremento della ‘variazione in aumento del capitale proprio’ rispetto al precedente periodo d’imposta 2020. Ma, determinata la variazione in aumento del capitale proprio (base Ace lorda), occorre determinare la base Ace netta, apportando a quella lorda le riduzioni generate dalle operazioni infra-gruppo attratte nell’ambito di applicazione delle disposizioni antielusive.

Alla luce delle novità contenute nel decreto Sostegni-bis si ritiene che il coefficiente maggiorato dell’Ace debba essere coordinato con le ordinarie modalità di determinazione. In sostanza, la base Ace incrementale del 2021 andrebbe calcolata come incremento della base Ace lorda 2021 rispetto alla base Ace lorda del precedente periodo d’imposta. L’Ace potenziata al 15% spetterà nei limiti della base Ace netta risultante a seguito dell’applicazione delle disposizioni antielusive speciali.

Il provvedimento illustra i meccanismi di recupero del beneficio fiscale fruito nel caso in cui, nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per motivi diversi dall’emersione di perdite d’esercizio. A tal fine si rimanda all’esempio proposto nella relazione illustrativa al provvedimento.

Il tax credit per l’anno 2021 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato senza alcun limite di importo in compensazione o chiesto a rimborso. In alternativa, è possibile cederlo a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Il credito d’imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

L’articolo 20 del decreto legge n. 73/2021 apporta modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi. Anche i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro possono beneficiare del credito d’imposta del 10% sugli investimenti in beni strumentali materiali ordinari (non industria 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Dunque, anche i soggetti di maggiori dimensioni possono utilizzare in un’unica quota, anziché in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta spettante per gli investimenti posti in essere nell’arco temporale indicato.

Il tax credit è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione dei beni strumentali nuovi anziché da quello successivo alla loro entrata in vigore, come previsto dalla versione disciplinata dalla legge di Bilancio 2020.

Ugo Cacaci