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Decreto Sostegni: domande al via dal 30 marzo – Potenziate le attività di controllo



24 marzo 2021 – ore 18:45
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Decreto legge Sostegni. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a tempo di record, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per richiedere i nuovi contributi a fondo perduto.

Con un provvedimento l’Amministrazione finanziaria guidata da Ernesto Maria Ruffini ha definito le regole per richiedere ed ottenere i nuovi aiuti disposti a favore delle partite Iva e delle imprese colpite dagli effetti economici negativi legati alle misure decise per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

I soggetti interessati potranno presentare le domande, in formato telematico, dal 30 marzo e fino al 28 maggio. Sarà possibile, per chi vuole, ricorrere all’assistenza di un intermediario abilitato già delegato al suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Si potrà accedere alla procedura web anche con le credenziali Spid, Cie e Cns oppure Entratel dell’Agenzia. Oltre ai canali telematici ‘classici’, per le richieste, sarà possibile avvalersi della piattaforma web messa a punto da Sogei, disponibile nell’area riservata del portale ‘Fatture e Corrispettivi’ del sito internet.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto legge Sostegni (D.L n. 41/2021) il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha annunciato che sono stati stanziati 11 miliardi di euro a favore delle partite Iva e che i sostegni partiranno dal prossimo 8 aprile. La rapidità con cui l’Amministrazione finanziaria ha messo in moto la macchina organizzativa fa ben sperare che questo avvenga. Il contributo arriverà sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda, oppure potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione tramite modello F24. La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa nella richiesta del contributo.

Per accedere ai contributi a fondo perduto le imprese e i professionisti devono rispettare due requisiti:

  • i ricavi o i compensi conseguiti nel 2019 non devono superare il limite massimo di 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto ai dati del 2019;

Possono beneficiare del contributo anche i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1°gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo di fatturato o corrispettivi, purché rispettino il presupposto del tetto di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo d’imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito, come detto, un ammontare di ricavi o di compensi non superiori a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi, invece, i soggetti che al 23 marzo scorso (data di entrata in vigore del decreto) abbiano cessato l’attività e coloro che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 24 marzo 2021. Parimenti esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale sul calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, con un meccanismo a scalare, a partire dal 60% per i soggetti con ricavi o compensi fino a 100 mila euro nel 2019, per arrivare al 20% nel caso di ricavi/compensi, nel 2019, superiori a 5 milioni di euro ma entro i 10 milioni.

In ogni caso il meccanismo garantisce un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche. Per tutti è previsto un limite massimo di contributi che non può superare il tetto di 150 mila euro.

Per accedere ai nuovi sostegni i dati dovranno essere autocertificati nel modello di istanza. Rispetto alla vecchia versione del decreto Rilancio, la novità principale riguarda la possibilità con cui imprese, lavoratori autonomi, professionisti, agricoltori, commercianti e artigiani potranno scegliere tra l’accredito diretto dell’aiuto sul c/c o un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il primo mod. F24 da versare.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che i sostegni come i precedenti ristori sono esclusi dalla tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Successivamente alla presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito di controlli formali dei dati in essa contenuti. Anche al fine di impedire richieste illegittime o ingannevoli l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i controlli preventivi antifrode, senza tuttavia appesantire le procedure.

Anche dopo l’erogazione del contributo l’Amministrazione finanziaria procederà al controllo dei dati dichiarati ed effettuerà ulteriori controlli anche in merito ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva. L’Agenzia procederà al recupero delle somme erogate qualora dai controlli emergerà che il contributo sia in tutto o in parte non spettante. In tal caso saranno irrogate le sanzioni e gli interessi dovuti. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale.

a cura di Ugo Cacaci