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Decreto Sostegni: gli aiuti ai lavoratori dipendenti e autonomi



27 marzo 2021 – ore 17:50
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Il decreto legge Sostegni contiene, tra l’altro, misure a favore di imprese e lavoratori che hanno lo scopo di fronteggiare le difficoltà economiche collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità del decreto Ristori (Dl n. 137/2020), erogata dall’Inps in via automatica, il decreto Sostegni riconosce ora un contributo a fondo perduto di importo pari a 2.400 euro. Anche in questo caso non sarà necessario compilare alcuna istanza.

Analogo aiuto è previsto a favore delle categorie di lavoratori colpite dalla crisi economica conseguenza diretta della crisi sanitaria in corso, tenute a presentare domanda entro il prossimo 30 aprile.
L’articolo 10 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (decreto Sostegni) disciplina le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
La nuova tranche di contributi a fondo perduto si pone in continuità con gli indennizzi corrisposti dal decreto legge Ristori per le categorie economiche maggiormente colpite dalle ristrettezze e dai lockdown decisi per contrastare la diffusione del contagio.

Beneficiano di una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi, sempre al 23 marzo 2021. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione operanti negli stessi settori.

L’indennità una tantum e onnicomprensiva di 2.400 euro coinvolge anche i seguenti lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

  1. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiori a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti appena elencati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

  1. contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  2. pensione.

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°gennaio 2019 al 23 marzo 2021 possono accedere all’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro. Tali lavoratori hanno diritto ai sostegni a patto che il reddito maturato riferito all’anno 2019 non sia superiore a 75.000 euro e non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La stessa indennità è erogata anche ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1°gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro. Le indennità non sono tra loro cumulabili ma sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite il modello predisposto dall’Istituto. Le indennità di 2.400 euro non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico di cui al Dpr n. 917/1986.

L’indennità prevista a favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute spa, nel limite massimo di 350 milioni per l’anno 2021. La platea dei beneficiari è costituita ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento che non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuto ai percettori di altro reddito di lavoro autonomo o dipendente e assimilati, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui al decreto legge ‘Cura Italia’ convertito nella legge n. 27/2020 nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’ammontare dell’indennità è così articolata:

  1. a coloro che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
  2. a coloro che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro, spetta la somma di 2.400 euro;
  3. a coloro che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro, spetta la somma di 1.200 euro.

Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

a cura di Ugo Cacaci