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Decreto Sostegni: le novità in materia di lavoro



28 marzo 2021 – ore 17.00
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Il Titolo II del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 ed in vigore dal giorno successivo, contiene le disposizioni in materia di lavoro. La situazione d’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 che purtroppo non accenna a diminuire ha costretto il Governo a rinnovare la proroga della cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti. Questo, per evitare un’impennata dei licenziamenti in un periodo già particolarmente delicato e mantenere la pace sociale.

L’articolo 1 del decreto prevede contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Per fruire dei sostegni è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’articolo 3 potenzia,con una dotazione di 1.500 milioni di euro in più per l’anno 2021, il Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Il rifinanziamento porta ad una dotazione complessiva di 2.500 milioni di euro. Servirà a finanziare il c.d. ‘anno bianco fiscale’ delle partite Iva, che prevede un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno in corso.

È dedicato alle nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale l’articolo 8 del decreto Sostegni.
Il primo comma prevede la possibilità per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa causa Covid-19 di presentare domanda di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 30 giugno 2021.
Il secondo comma contempla la facoltà di presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1°aprile e il 31 dicembre 2021. La misura interessa i datori di lavoro privati che a causa dell’emergenza epidemiologica sospendono o riducono l’attività lavorativa.
La presentazione delle domande di accesso a CIGO, CIGD e ASO va inoltrata all’Inps, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria, è concesso per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Il decreto proroga il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al prossimo 30 giugno e restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Inoltre, sempre fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Dal 1°luglio al 31 ottobre 2021 è fatto divieto ai datori di lavoro che beneficiano della cassa integrazione guadagni in deroga, dell’assegno ordinario o della cassa integrazione operai agricoli, ai sensi del decreto legge n. 41/2021, di accedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223. Parimenti sospese anche le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

L’articolo 9 rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex Ilva, con un incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni per l’anno 2022.
Ammonta a 186,7 milioni di euro il finanziamento del Fondo di solidarietà del settore aeroportuale al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica. Prevista la possibilità di applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8 del decreto Sostegni.

L’articolo 10 del decreto legge Sostegni (vedi ‘Decreto Sostegni: gli aiuti ai lavoratori dipendenti e autonomi’ pubblicato il 27 marzo 2021) prevede una indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 2.400 euro, per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. La medesima indennità coinvolge anche i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e gli incaricati delle vendite a domicilio. Possono fruire dell’indennità espressa anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Per il 2021 sale di un miliardo di euro la dotazione del Fondo per il Reddito di cittadinanza. Il decreto sospende, per l’anno in corso, l’erogazione del beneficio economico in caso di stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine che comportino un aumento del reddito familiare fino al limite massimo di 10 mila euro annui, per la durata del contratto e fino a un massimo di sei mesi.

L’articolo 12 del decreto proroga di tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2021) il Reddito di emergenza che consiste in un sostegno economico in favore dei nuclei familiari che versano in particolari difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Agli ordinari requisiti il decreto ne aggiunge uno nuovo: il reddito familiare riferito al mese di febbraio 2021 deve essere inferiore ad una soglia pari all’ammontare del reddito di emergenza. Gli importi variano da 400 a 840 euro in relazione all’ammontare dell’Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare. Il contributo è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per le famiglie con contratti di affitto. Le domande per il Reddito di emergenza vanno presentate entro il 30 aprile 2021.

È incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il reddito di ultima istanza istituito dall’articolo 44 del decreto legge ‘Cura Italia’. Il fondo riconosce un’indennità per il mese di maggio 2020 in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che a causa del Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa.

Il decreto all’articolo 14 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo Straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore colpiti dall’emergenza pandemica ma, nonostante questo, cruciali per il sostegno della collettività almeno nella fase iniziale della crisi sanitaria. Il Governo ha concesso altri due mesi di tempo per adeguare gli statuti con le maggioranze semplificate. Slitta, infatti, dal 31 marzo al 31 maggio 2021 il termine per l’adeguamento degli statuti di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e onlus.

Il decreto ha previsto anche misure a sostegno dei lavoratori, pubblici o privati, in condizione di fragilità. Nei casi in cui non possano svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021 le assenze dal servizio sono equiparate al ricovero ospedaliero e non sono computate ai fini del periodo di comporto e dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per il 2021 a favore di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno delle persone con disabilità.

Per le ‘Nuova prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)’ concesse a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso l’articolo 17 del decreto legge n. 41/2021 consente, fino al 31 dicembre 2021 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, il rinnovo o la proroga per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, dei contratti a tempo determinato, anche in assenza delle causali. La misura è efficace dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021). Nell’applicazione pratica non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

a cura di Ugo Cacaci

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