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Definiti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef – Per la campagna dichiarativa 2023 non cambiano le modalità di invio



20 maggio 2023 – Ore 00:20

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Per il periodo d’imposta 2022 non cambiano le modalità con le quali i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef presentate dai propri dipendenti. 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 maggio 2023, ha previsto che per la trasmissione delle schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef i sostituti sono chiamati ad adottare, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta 2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente. 

I sostituti d’imposta che ricevono le buste con le schede dai propri assistiti sono tenuti, entro le scadenze previste, a consegnare le schede ad un intermediario o a Poste Italiane Spa per il tempestivo invio all’Agenzia delle Entrate. 

L’Amministrazione finanziaria, con il provvedimento citato, definisce le modalità ed i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023. 

L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille allo Stato ad enti religiosi o a partiti politici, è facoltativa. Come anticipato i sostituti d’imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia delle Entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica, ossia  un intermediario. 

La consegna delle buste contenente le schede per la destinazione della scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef deve avvenire in modalità sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata, anche questa, sui lembi di chiusura dal contribuente. 

In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento del 6 febbraio 2023 di approvazione del mod. 730/2023 e delle relative istruzioni, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef. 

Gli intermediari sono chiamati a rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

La consegna delle buste ad un ufficio postale obbliga i sostituti d’imposta a compilare la bolla di consegna, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023  gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti  entro il 31 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del mod. 730/2023. 

Al momento dell’apertura delle buste contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, gli intermediari e Poste Italiane Spa sono chiamati a verificare la corrispondenza tra i dati indicati su di essa e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta. 

In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel mod. 730-1 è vietato agli intermediari e a Poste Italiane Spa di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica alle Entrate.