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Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – Legge di Bilancio 2023



27 aprile 2023 – Ore 19:30

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La legge di Bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. 

L’articolo 1, comma 153, circoscrive, in particolare, le somme richieste ai controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Il comma 155, invece, prevede la definizione agevolata degli importi dovuti a seguito dei controlli delle dichiarazioni relative a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (ovvero al 1°gennaio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2023, ha chiarito che ‘Per rateazioni in corso al 1°gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta non versata o versata in ritardo che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo’. 

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate dedica la risposta n. 307/2023 all’istanza di interpello formulata da un soggetto che chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di usufruire della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 159 della legge di Bilancio 2023, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Mod. 770/2018. 

Nello specifico l’Amministrazione finanziaria precisa che l’istante ha presentato, con riferimento all’anno d’imposta 2017, una prima dichiarazione Mod. 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. 

A seguito del controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni sono emerse alcune anomalie comunicate il 2 novembre 2022. Con tale comunicazione le Entrate invitavano l’istante a segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato.

Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. L’istante ha quindi provveduto al pagamento della prima rata in data 21 febbraio 2023, con la quale ha dato avvio ad un piano di rateazione in 20 rate. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate non ci sono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita a periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. 

Parimenti, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto al 1°gennaio 2023 il soggetto istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione Mod. 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.

Nel caso di specie, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è iniziato, infatti, il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata.