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Definizione agevolata – Entro il 30 settembre l’Ader comunica l’accoglimento o il diniego delle istanze



06 settembre 2023 – Ore 21:00

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I contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 dovranno ricevere, entro il prossimo 30 settembre, la Comunicazione delle somme dovute.

Per i soggetti con residenza nei territori interessati dal Decreto Alluvioni, tale Comunicazione dovrà perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023. 

La Comunicazione informa il contribuente dell’accoglimento o del diniego dell’istanza di adesione e in caso di accoglimento, come detto, l’ammontare degli importi dovuti con la scadenza dei pagamenti.

La Definizione agevolata dei carichi pendenti prevede la possibilità di estinguere i debiti rientranti nell’ambito applicativo, versando gli importi dovuti a titolo di capitale e quelli maturati a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Ne deriva che non sono dovuti interessi né sanzioni o interessi di mora e aggio. 

In merito ai pagamenti al momento della presentazione dell’istanza l’interessato ha provveduto ad effettuare la scelta di pagamento in un’unica soluzione (in tal caso la scadenza è stabilita al 31 ottobre 2023) o a rate, in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le seguenti andranno corrisposte nei successivi quattro anni e saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

L’ammontare della prima e della seconda rata dovrà essere pari al 10% degli importi complessivamente dovuti a titolo di Definizione agevolata. Le restanti rate saranno di pari importo. Con il pagamento rateizzato andranno versati gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1°novembre 2023. 

Il contribuente che opta per il versamento a rate riceverà nella Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento. Prima della scadenza dell’undicesima rata l’Ader invierà gli altri moduli da utilizzare per i successivi pagamenti. 

La presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti definibili dalla Definizione agevolata, comporta la sospensione di nuove procedure cautelari o esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre, saranno interrotte le procedure esecutive in precedenza avviate a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell’istanza conserveranno validità.

Come anticipato la presentazione della domanda di Definizione agevolata comporta una Comunicazione di accoglimento o di diniego che l’Ader deve trasmettere entro il 30 settembre 2023. La presentazione della domanda, per i debiti definibili, permetterà di non considerare inadempienti il contribuente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n. 602/1973 e per il rilascio del Durc.

La normativa vigente prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nel perimetro applicativo della Definizione agevolata, come pure gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata degli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata. 

Per il pagamento delle somme dovute indicate nel piano di Definizione agevolata, oltre al servizio Paga on-line, si possono utilizzare i canali telematici di Poste Italiane e delle banche, come pure di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA.

Ricordiamo che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza, comporta la perdita dei benefici della Definizione agevolata e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.