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Definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanza per i crediti d’imposta a favore degli investitori e delle società conferitarie



13 marzo 2021 – ore 18.50
tempo di lettura: 02′ 30″

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento dell’11 marzo 2021, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei due decreti d’imposta disciplinati dai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto legge n. 34 del 2020, tesi a favorire la patrimonializzazione delle imprese. Ci riferiamo a:

  1. credito d’imposta in favore degli investitori previsto dall’articolo 26, comma 4, del decreto Rilancio;
  2. credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto Rilancio, come modificato dalla legge di Bilancio 2021.

Il provvedimento ha approvato anche gli allegati modelli di:

  1. Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori con le relative istruzioni.
  2. Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale, con le relative istruzioni.

Come richiedere i crediti d’imposta dell’Istanza investitori e dell’Istanza società

Le istanze relative ai due crediti d’imposta vanno presentate online direttamente dal contribuente o tramite intermediario, utilizzando il software denominato ‘CreditoRafforzatoPatrimoniale’ disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda dei soggetti investitori può essere richiesta dal 12 aprile al 3 maggio 2021. Quella per gli aumenti di capitale può essere inviata dal 1°giugno al 2 novembre 2021.

Utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei beneficiari

I crediti d’imposta in favore degli investitori e delle società che aumentano il capitale sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle stesse e fino all’esaurimento delle risorse che per l’anno 2021 ammontano a due miliardi di euro. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, l’Amministrazione finanziaria comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.

Il credito d’imposta per conferimenti in società può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Il credito d’imposta per aumenti di capitale è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Riconoscimento del credito d’imposta

Abbiamo già anticipato che il comma 4 dell’articolo 26 del decreto legge Rilancio riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta che è pari al 20% dei conferimenti in società effettuati in denaro ed integralmente versati entro il 31 dicembre 2020. Tale credito d’imposta potrà essere richiesto inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.

Per le società conferitarie il comma 8 dell’articolo 26 dello stesso decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti di capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con l’integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. L’aliquota del 30% sale al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 20 del citato articolo 26.

Ugo Cacaci